Art. 212.
                             Linee guida

  1.   Il   Ministero   della   salute,   avvalendosi   degli  organi
tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale,  sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per
l'applicazione    del   presente   capo   nello   specifico   settore
dell'utilizzo  in  ambito  sanitario  delle attrezzature di risonanza
magnetica.