Art. 212 
 
              Iscrizione di annotazioni di misurazione 
 
                   (art. 184, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni  sui
libretti, sugli stati dei  lavori  e  delle  misurazioni  sono  fatti
immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.