(Norme-art. 212)
                              Art. 212 
             (Costituzione di parte civile e intervento 
                            nel processo) 
  1. Quando leggi o  decreti  consentono  la  costituzione  di  parte
civile o l'intervento nel processo penale al di fuori  delle  ipotesi
indicate nell'articolo 74 del codice, e' consentito solo l'intervento
nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e  94
del codice. 
  2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16  marzo  1942
n. 267.