Art. 212 
                              Direttore 
 
  1. Ad ogni  accademia  e'  preposto,  con  incarico  conferito  dal
Ministero ad uno dei docenti dell'accademia stessa, un direttore, che
sovrintende  all'andamento  amministrativo,  didattico,  artistico  e
disciplinare dell'istituto. 
  2. L'incarico ha la durata di due anni e puo' essere confermato. 
  3. L'incarico puo' essere conferito, in via  eccezionale,  anche  a
persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati,  sia  venuta
in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. 
  4.  Il  direttore  provvede,  per   quanto   di   sua   competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento della Accademia  direttamente  al
Ministero. Egli compila  annualmente  una  relazione  da  inviare  al
Ministero della pubblica istruzione. 
  5. Il  direttore,  designa,  all'inizio  dell'anno  scolastico,  il
docente  chiamato  a  sostituirlo   nell'esercizio   delle   funzioni
amministrative, didattiche e disciplinari, in caso di  assenza  o  di
impedimento.