Art. 212 Direttore 1. Ad ogni accademia e' preposto, con incarico conferito dal Ministero ad uno dei docenti dell'accademia stessa, un direttore, che sovrintende all'andamento amministrativo, didattico, artistico e disciplinare dell'istituto. 2. L'incarico ha la durata di due anni e puo' essere confermato. 3. L'incarico puo' essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. 4. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento della Accademia direttamente al Ministero. Egli compila annualmente una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 5. Il direttore, designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni amministrative, didattiche e disciplinari, in caso di assenza o di impedimento.