(CODICE CIVILE-art. 2120)
                             Art. 2120. 
 
           (Disciplina del trattamento di fine rapporto). 
 
  In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro  subordinato,  il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di  fine  rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una
quota pari e comunque non superiore  all'importo  della  retribuzione
dovuta  per  l'anno   stesso   divisa   per   13,5.   La   quota   e'
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi  come
mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. 
 
  Salvo diversa previsione dei contratti collettivi  la  retribuzione
annua, ai fini  del  comma  precedente,  comprende  tutte  le  somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in  natura,  corrisposte  in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo  non  occasionale  e  con
esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. 
 
  In caso di  sospensione  della  prestazione  di  lavoro  nel  corso
dell'anno per una delle cause di cui all'articolo  2110,  nonche'  in
caso di sospensione totale o  parziale  per  la  quale  sia  prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di
cui  al  primo  comma  l'equivalente  della  retribuzione  a  cui  il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale  svolgimento  del
rapporto di lavoro. 
 
  Il trattamento di cui al precedente  primo  comma,  con  esclusione
della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al
31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un  tasso  costituito
dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75  per  cento  dell'aumento
dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati,  accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese  di   dicembre
dell'anno precedente. 
 
  Ai fini della applicazione del tasso di  rivalutazione  di  cui  al
comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT
e' quello risultante nel mese di cessazione del  rapporto  di  lavoro
rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente.  Le  frazioni  di
mese uguali o superiori a quindici  giorni  si  computano  come  mese
intero. 
 
  Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza  di  rapporto  di
lavoro,  una  anticipazione  non  superiore  al  70  per  cento   sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione  del  rapporto
alla data della richiesta. (55) 
 
  Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per
cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del
4 per cento del numero totale dei dipendenti. 
 
  La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di: 
    a)  eventuali  spese   sanitarie   per   terapie   e   interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 
    b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli,
documentato con atto notarile. ((78)) 
 
  L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel  corso  del
rapporto di lavoro  e  viene  detratta,  a  tutti  gli  effetti,  dal
trattamento di fine rapporto. 
 
  Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la  stessa  anticipazione  e'
detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. 
 
  Condizioni di miglior favore possono essere previste dai  contratti
collettivi o da patti individuali.  I  contratti  collettivi  possono
altresi' stabilire criteri  di  priorita'  per  l'accoglimento  delle
richieste di anticipazione. (55) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno  1968,  n.  75
(in G.U. 1a s.s. 06/07/1968, n. 170), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile,  nella
parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a  tempo
indeterminato,  esclude  il  diritto  del  prestatore  di  lavoro  ad
un'indennita' proporzionale agli anni  di  servizio,  allorquando  la
cessazione stessa derivi dal licenziamento per  colpa  di  lui  o  da
dimissioni volontarie". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 28 dicembre 1971, n. 204
(in G.U. 1a s.s. 05/01/1972, n. 4), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice  civile  nella
parte in cui esclude che l'indennita' di  anzianita'  sia  dovuta  al
prestatore  di  lavoro,  il  cui  servizio  abbia  avuto  una  durata
inferiore all'anno". 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art.  4,  comma  3)
che "La disposizione di cui al sesto  comma  dell'articolo  2120  del
codice civile non si applica alle  aziende  dichiarate  in  crisi  ai
sensi  della  legge  12   agosto   1977,   n.   675,   e   successive
modificazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Le  norme  di  cui
all'articolo 2120 del  codice  civile  e  ai  commi  secondo,  terzo,
quarto, quinto e  sesto  dell'articolo  5  della  presente  legge  si
applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali  siano
previste forme di  indennita'  di  anzianita',  di  fine  lavoro,  di
buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo-5  aprile  1991,  n.
142  (in  G.U.  1a   s.s.   10/04/1991,   n.   15),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'ottavo   comma,   lett.   b),
dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982,  n.
297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica"), nella parte in cui non prevede  la  possibilita'  di
concessione dell'anticipazione in  ipotesi  di  acquisto  in  itinere
comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettivita'".