Art. 2120.
(Disciplina del trattamento di fine rapporto).
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una
quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione
dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e'
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come
mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione
annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con
esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso
dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonche' in
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di
cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione
della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al
31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre
dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al
comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT
e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro
rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di
mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di
lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto
alla data della richiesta. (55)
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per
cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del
4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli,
documentato con atto notarile. ((78))
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal
trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione e'
detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono
altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle
richieste di anticipazione. (55)
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 1968, n. 75
(in G.U. 1a s.s. 06/07/1968, n. 170), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella
parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad
un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, allorquando la
cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da
dimissioni volontarie".
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AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 28 dicembre 1971, n. 204
(in G.U. 1a s.s. 05/01/1972, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella
parte in cui esclude che l'indennita' di anzianita' sia dovuta al
prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata
inferiore all'anno".
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AGGIORNAMENTO (55)
La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del
codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai
sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Le norme di cui
all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si
applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano
previste forme di indennita' di anzianita', di fine lavoro, di
buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".
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AGGIORNAMENTO (78)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n.
142 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1991, n. 15), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'ottavo comma, lett. b),
dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n.
297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilita' di
concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere
comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettivita'".