Art. 2126.
(Prestazione di fatto con violazione di legge).
La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo
che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme poste a
tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla
retribuzione.