ART. 213
                (autorizzazioni integrate ambientali)

   1.  Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del
decreto  legislativo  18  febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni
effetto, secondo le modalita' ivi previste:
    a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
    b)  la  comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle
attivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59, che, se svolte in procedura
semplificata,  sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata,
ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare  successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
   2.   Al  trasporto  dei  rifiuti  di  cui  alla  lista  verde  del
regolamento  (CEE)  1° febbraio 1993, n. 259, destinati agli impianti
di  cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto.
 
          Note all'art. 213:
              - Si riporta la categoria 5 dell'Allegato 1 del decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
              «5. Gestione dei rifiuti.
              Salvi  l'art.  11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3
          della   direttiva  91/689/CEE,  del  12 dicembre  1991  del
          Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.
              5.1.  Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero di
          rifiuti   pericolosi,   della  lista  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE  quali  definiti
          negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
          R   9)   della   direttiva  75/442/CEE  e  nella  direttiva
          75/439/CEE  del  16 giugno  1975 del Consiglio, concernente
          l'eliminazione  degli  oli usati, con capacita' di oltre 10
          tonnellate al giorno.
              5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
          definiti  nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del
          Consiglio,  concernente  la  prevenzione  dell'inquinamento
          atmosferico  provocato  dai nuovi impianti di incenerimento
          dei  rifiuti  urbani,  e  nella  direttiva  89/429/CEE  del
          21 giugno  1989  del  Consiglio,  concernente  la riduzione
          dell'inquinamento  atmosferico  provocato dagli impianti di
          incenerimento   dei   rifiuti  urbani,  con  una  capacita'
          superiore a 3 tonnellate all'ora.
              5.3.   Impianti  per  l'eliminazione  dei  rifiuti  non
          pericolosi   quali   definiti   nell'allegato  11  A  della
          direttiva  75/442/CEE  ai  punti  D  8,  D 9  con capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno.
              5.4.  Discariche  che ricevono piu' di 10 tonnellate al
          giorno   o   con  una  capacita'  totale  di  oltre  25.000
          tonnellate,  ad  esclusione  delle discariche per i rifiuti
          inerti.)».
              -  Il  regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993
          e'  stato  pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio 1993, n. L.
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