Art. 213 
 
           Operazioni in contraddittorio con l'esecutore. 
 
                   (art. 185, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. La misurazione e classificazione  delle  lavorazioni  e  delle
somministrazioni e' fatta in contraddittorio con  l'esecutore  ovvero
con chi lo rappresenta. 
    2. Salvo le speciali prescrizioni  del  presente  regolamento,  i
risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono
sottoscritti, al termine di ogni operazione  od  alla  fine  di  ogni
giorno, quando l'operazione non e' ultimata, da chi  ha  eseguito  la
misurazione e la  classificazione  e  dall'esecutore  o  dal  tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. 
    3. La firma dell'esecutore o del tecnico  dell'esecutore  che  ha
assistito al rilevamento  delle  misure  nel  libretto  delle  misure
riguarda il  semplice  accertamento  della  classificazione  e  delle
misure prese.