Art. 213. 
                        Collegio dei docenti 
 
  1. Il collegio dei  docenti  e'  composto  dal  direttore,  che  lo
presiede, e dai docenti dell'accademia. 
  2. Il collegio dei  docenti  assiste  il  direttore  nell'esercizio
delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari. 
  3. Nelle accademie  ove  sono  costituiti,  secondo  i  particolari
statuti di cui all'articolo  255,  comma  1,  collegi  accademici,  i
membri del collegio accademico si aggregano al collegio  dei  docenti
ogni qualvolta debbano trattarsi  argomenti  sui  quali  il  collegio
accademico abbia competenza a norma dello statuto.