Art. 214. (Art. 78 del Testo Unico) LIVELLO SONORO DEL RUMORE I dispositivi silenziatori debbono essere realizzati in maniera che il livello sonoro del rumore emesso (tal motore non superi i limiti sottoindicati per ogni categoria di veicoli: - A - Ciclomotori = 83 dB - B - Motocicli di cilindrata non sup. a 200 cmc a 2 tempi = 87 dB - C - Motocicli di cilindrata non sup. a 200 cmc a 4 tempi 90 dB - D - Tutti gli altri motoveicoli + 92 dB - E - Autovetture con motore a scoppio di cil. non sup. a 100 cmc= 88 dB - F - Autovetture con motore a scoppio di cil. sup. a 1000 e inferiore od uguale a 1500 cmc = 90 dB - G - Tutti gli altri autoveicoli = 93 dB - H - Macchine agricole a ruote con motore pluricilindrico a 4 tempi = 94 dB - I - Macchine agricole a ruote con motore a 2 tempi oppure monocilindrico a 4 tempi = 98 dB - L - Macchine agricole a cingoli = 90 dB. In occasione dei controlli per omologazione di veicoli o di approvazione del tipo di silenziatori oppure di controlli comunque effettuati su silenziatori nuovi, detti limiti vanno ridotti di 2 dB.