ART. 215
                          (autosmaltimento)

   1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme tecniche e le
prescrizioni  specifiche  di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le
attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti non pericolosi effettuate nel
luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi possono essere intraprese
decorsi  novanta  giorni  dalla  comunicazione di inizio di attivita'
alla competente Sezione regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212,
che  ne da' notizia alla provincia territorialmente competente, entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
   2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
    a)  il  tipo,  la  quantita'  e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
    b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
    c)  le  condizioni  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  degli
impianti;
    d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
    e)   la   qualita'   delle  emissioni  e  degli  scarichi  idrici
nell'ambiente.
   3.  La Sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro
le  imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed
entro  il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza
dei   presupposti  e  dei  requisiti  richiesti.  A  tal  fine,  alla
comunicazione   di   inizio   di   attivita',   a  firma  del  legale
rappresentante  dell'impresa,  e'  allegata una relazione dalla quale
deve risultare:
    a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
    b)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  di  sicurezza  e  delle
procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
   4.  Qualora  la  Sezione  regionale  dell'Albo  accerti il mancato
rispetto  delle  norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
la   medesima   Sezione   propone  alla  provincia  di  disporre  con
provvedimento  motivato  il  divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita',  salvo  che  l'interessato  non provveda a conformare
alla  normativa  vigente  detta  attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
   5.  La  comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
   6.  Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208,
209,  210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi
e la discarica di rifiuti.