Art. 215. (Art. 78 del Testo Unico) MODALITA' PER IL RILEVAMENTO DEL LIVELLO SONORO Il rilevamento del livello sonoro deve essere effettuato con un fonometro di tipo normalizzato, in corrette condizioni di funzionamento e rispondente alle prescrizioni indicate nell'art. 286. I rilevamenti vanno ripetuti fintanto che, eseguito un gruppo di 5 letture consecutive, effettuate in condizioni regolari, la differenza tra la massima e la minima non supera i 3 dB; come risultato finale si assume convenzionalmente la media aritmetica delle 5 letture. Debbono essere eseguite due prove: una con veicolo immobile e l'altra con veicolo in moto: a) Prova con veicolo immobile Il rilevamento deve essere eseguito con il microfono sistemato posteriormente al veicolo sull'asse longitudinale di questo a 7 m. di distanza dal piano normale all'asse stesso contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico, e ad altezza compresa tra metri 1,00 e 1,25 dal suolo. Nessun ostacolo deve frapporsi fra il veicolo ed il microfono. La prova deve essere effettuata con motore stabilizzato al regime di potenza massima senza scarico esterno. b) Prova con veicolo in moto Il veicolo deve percorrere una traiettoria rettilinea tale che il suo asse longitudinale coincida con una retta distante 7 metri dal microfono del fonometro; questo deve trovarsi dal lato dello scarico ad un'altezza dal suolo compresa tra 1,00 e 1,25 metri. Il veicolo deve essere condotto impiegando il rapporto piu' basso del cambio, in modo tale che, quando esso si trova in corrispondenza del punto di incrocio della traiettoria con la retta ortogonale passante per il microfono, il motore sia a regime di massima potenza e sviluppi la massima potenza. La lettura da ritenere in ogni prova e' quella corrispondente alla massima indicazione dell'indice del fonometro utilizzando la costante di tempo di 1 secondo. Per dare carico al motore si possono utilizzare, singolarmente o in concomitanza: - la resistenza d'inerzia del veicolo e delle sue masse ruotanti (prove di accelerazione); - la pendenza della strada (prove in salita). Ove vi sia disponibilita' la prova puo' essere effettuata su dinamometro a rulli. Per le macchine agricole a cingoli (categoria L) si effettua soltanto la prova con veicolo immobile. Ne' il valore rilevato nella prova di cui alla lettera a), ne' quello rilevato nella prova di cui alla lettera b) debbono superare i limiti stabiliti nell'art. 214.