Art. 215. 
               Scuole operaie e scuole libere del nudo 
 
  1. Presso le accademie  di  belle  arti  possono  essere  istituite
scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo. 
  2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di
ruolo o, in mancanza, da supplenti.