Art. 215 
 
 
              (Consiglio superiore dei lavori pubblici) 
 
  1. E' garantita la  piena  autonomia  funzionale  e  organizzativa,
nonche' l'indipendenza di giudizio e  di  valutazione  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo
dello Stato. 
  2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  previa  deliberazione
del Consiglio dei ministri, possono essere  attribuiti  nuovi  poteri
consultivi su materie identiche o affini a quelle gia' di  competenza
del Consiglio medesimo.  Con  il  medesimo  decreto  si  provvede  ad
disciplinare la rappresentanza delle  diverse  amministrazioni  dello
Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici, nonche' a disciplinare la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale  per
i beni culturali e ambientali. 
  3. Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  esprime  parere
obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza
statale, o comunque finanziati per  almeno  il  50  per  cento  dallo
Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonche' parere sui
progetti  delle  altre  stazioni  appaltanti  che   siano   pubbliche
amministrazioni,  sempre  superiori  a  tale  importo,  ove  esse  ne
facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore  a  50
milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
esercitate   dai   comitati   tecnici   amministrativi    presso    i
Provveditorati interregionali per  le  opere  pubbliche.  Qualora  il
lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di  euro,  presenti
elementi di particolare  rilevanza  e  complessita'  il  provveditore
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere
del Consiglio superiore. 
  4.  Le  adunanze  delle  sezioni  e  dell'assemblea  generale   del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con  la  presenza
di un terzo dei componenti  e  i  pareri  sono  validi  quando  siano
deliberati con il voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
presenti all'adunanza. 
  5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime  il  parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.  Decorso
tale termine, il progetto si intende assentito.