Art. 215 
 
  (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL) 
 
  1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 13, dall'articolo 1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli  di  viaggio,
ivi compresi gli abbonamenti, le aziende  erogatrici  di  servizi  di
trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico  locale
procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando  per  una
delle seguenti modalita': 
  a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo
di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro  un  anno
dall'emissione; 
  b) prolungamento  della  durata  dell'abbonamento  per  un  periodo
corrispondente a quello durante il quale non ne  e'  stato  possibile
l'utilizzo. 
  2.  Ai  fini  dell'erogazione  del  rimborso,  gli  aventi  diritto
comunicano al  vettore  il  ricorrere  delle  situazioni  di  cui  al
medesimo comma 1, allegando: 
  a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di  viaggio
di cui al comma 1, in  corso  di  validita'  durante  il  periodo  di
efficacia dei provvedimenti attuativi delle  misure  di  contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13  o
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al
mancato utilizzo, in tutto o in  parte,  del  titolo  di  viaggio  in
conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di  contenimento
di cui alla lettera a). 
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo  le  modalita'  di
cui al comma 1.