ART. 216
(operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere
intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla competente Sezione Regionale dell'Albo, di cui
all'articolo 212, che ne da' notizia alla provincia territorialmente
competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di
coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato
all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente
articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro
le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e,
entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla
comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale
rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale
risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono
destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali
impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero.
4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il
mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme
tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in
relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione
di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si
applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad
eccezione:
a) delle attivita' per il riciclaggio e per il recupero di
materia prima secondaria e di produzione di compost di qualita' dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche
di cui al comma 1.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta
salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari
e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto
anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico
nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive
operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile
da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva
2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo
di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.
9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da
pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, e' individuata una lista di
rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei
settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base
di dati di contabilita' nazionale o di studi di settore o di
programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
c) impiego in impianti autorizzati.
10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti
unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3, 189,
190 e 193 nonche' alle relative norme sanzionatorie contenute nella
parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di
cui all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un
elenco degli impianti di cui al comma 9.
11. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano
integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento
qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed
oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti
pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione
dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo
se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di
cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche
dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non
localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche' le
modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni.
15. Le comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto ai sensi dell'articolo
33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e le
conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Province restano
valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo
articolo 33.
Note all'art. 216:
L'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e' il seguente:
"Art. 33 (Operazioni di recupero) - 1. A condizione che
siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla Provincia
territorialmente competente.".