Art. 216 
 
                       Nomina del collaudatore 
 
                   (art. 188, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le stazioni appaltanti  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei  lavori  in
caso di collaudo  in  corso  d'opera,  attribuiscono  l'incarico  del
collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del
codice. 
    2.  Nel  caso  di  lavori  che  richiedono  l'apporto   di   piu'
professionalita' diverse in ragione  della  particolare  tipologia  e
categoria dell'intervento, il collaudo puo' essere  affidato  ad  una
commissione composta da due o  tre  membri.  La  stazione  appaltante
designa il  membro  della  commissione  che  assume  la  funzione  di
presidente. 
    3.   Costituiscono   requisito   abilitante   allo    svolgimento
dell'incarico  di   collaudo   l'essere   laureato   in   ingegneria,
architettura,  e,  limitatamente   a   un   solo   componente   della
commissione,  l'essere  laureato  in  geologia,  scienze  agrarie   e
forestali; e', inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della
professione   nonche',   ad   esclusione   dei    dipendenti    delle
amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da  almeno  cinque  anni
nel rispettivo albo professionale. 
    4.  Possono   fare   parte   della   commissione   di   collaudo,
limitatamente ad un  solo  componente,  i  funzionari  amministrativi
delle  stazioni  appaltanti,  laureati  in  scienze   giuridiche   ed
economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio  per  almeno
cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. 
    5. L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a  soggetti
muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito
dalla  normativa  vigente  in  ordine  alle  attivita'  attribuite  a
ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad
esclusione  dei  dipendenti  delle  amministrazioni   aggiudicatrici,
iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 
    6. Il collaudo di lavori di manutenzione puo' essere affidato  ad
un funzionario delle stazioni appaltanti munito  di  diploma  tecnico
che  abbia  prestato  servizio  per   almeno   cinque   anni   presso
amministrazioni  aggiudicatrici  ovvero  ad  un  tecnico   diplomato,
geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa  vigente  in
ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione  iscritto  da
almeno  cinque  anni   all'ordine   o   collegio   professionale   di
appartenenza. 
    7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo: 
    a) ai magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,  e  agli
avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio; 
    b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti  di
lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i  subappaltatori
dei lavori da collaudare; 
    c) a coloro che hanno comunque svolto  o  svolgono  attivita'  di
controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o
direzione dei lavori da collaudare; 
    d) a soggetti che facciano parte di strutture o di  articolazioni
organizzative  comunque  denominate  di  organismi  con  funzioni  di
vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare; 
    e) a soggetti che  hanno  espletato  le  attivita'  di  cui  agli
articoli 93, comma 6, e 112 del codice. 
    8. Per i lavori comprendenti strutture,  al  soggetto  incaricato
del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e'
affidato anche il collaudo statico, purche' essi abbiano i  requisiti
specifici previsti  dalla  legge.  Per  i  lavori  eseguiti  in  zone
classificate come sismiche,  il  collaudo  e'  esteso  alla  verifica
dell'osservanza delle norme sismiche. 
    9. L'affidamento dell'incarico di collaudo  a  soggetti  esterni,
liberi professionisti, e'  regolato,  in  quanto  compatibili,  dalle
norme  dettate  dalla  parte  III,  titoli  II   e   III.   Ai   fini
dell'affidamento dell'incarico di collaudo  a  soggetti  esterni,  il
collaudatore  o  i  collaudatori  da  incaricare,  devono  essere  in
possesso dei  requisiti  specifici,  richiesti  per  l'intervento  da
collaudare ed avere conseguito il  titolo  professionale  di  cui  ai
commi 3, 4, 5, e 6: 
    a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari
o superiore a 5.000.000 di euro; 
    b) da almeno cinque anni per il collaudo  di  lavori  di  importo
inferiore a 5.000.000 di euro. 
    10. Il soggetto esterno che e' stato incaricato di un collaudo in
corso d'opera da una stazione appaltante, non puo' essere  incaricato
dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno  sei
mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo.  Per  i
collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel
caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura  organizzativa
e' articolata su basi locali, il divieto  e'  limitato  alla  singola
articolazione locale. I suddetti divieti  si  riferiscono  alla  sola
ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle  stazioni
appaltanti. 
 
          Note all'art. 216 
              - Il testo  dell'art.  120,  comma  2-bis,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "2-bis. Per i contratti relativi a  lavori,  servizi  e
          forniture, l'affidamento dell'incarico  di  collaudo  o  di
          verifica di conformita', in quanto attivita' propria  delle
          stazioni appaltanti, e' conferito dalle  stesse,  a  propri
          dipendenti    o    a    dipendenti    di    amministrazioni
          aggiudicatrici, con elevata e specifica  qualificazione  in
          riferimento all'oggetto del contratto, alla complessita'  e
          all'importo delle prestazioni, sulla  base  di  criteri  da
          fissare  preventivamente,  nel  rispetto  dei  principi  di
          rotazione  e  trasparenza;  il  provvedimento  che   affida
          l'incarico a dipendenti  della  stazione  appaltante  o  di
          amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta,  indicando
          gli  specifici  requisiti  di  competenza  ed   esperienza,
          desunti dal curriculum dell'interessato  e  da  ogni  altro
          elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi  di
          carenza di organico all'interno della  stazione  appaltante
          di soggetti in possesso dei necessari requisiti,  accertata
          e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero  di
          difficolta' a ricorrere  a  dipendenti  di  amministrazioni
          aggiudicatrici con competenze  specifiche  in  materia,  la
          stazione  appaltante  affida  l'incarico  di   collaudatore
          ovvero  di  presidente  o  componente   della   commissione
          collaudatrice  a  soggetti  esterni   scelti   secondo   le
          procedure e con le modalita' previste per l'affidamento dei
          servizi; nel  caso  di  collaudo  di  lavori  l'affidamento
          dell'incarico  a  soggetti   esterni   avviene   ai   sensi
          dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da piu'
          amministrazioni aggiudicatrici, la stazione  appaltante  fa
          ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a  dette
          amministrazioni aggiudicatrici  sulla  base  di  specifiche
          intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.". 
              - Il testo dell'art. 93, comma 6,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "6. In relazione alle caratteristiche e  all'importanza
          dell'opera, il regolamento, con riferimento alle  categorie
          di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
          le esigenze  di  gestione  e  di  manutenzione,  stabilisce
          criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica  dei  vari
          livelli di progettazione." 
              -  Il  testo  dell'art.   112,   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "Art.   112   (Verifica   della   progettazione   prima
          dell'inizio dei lavori)  -  1.  Nei  contratti  relativi  a
          lavori, le stazioni appaltanti verificano,  nei  termini  e
          con le modalita' stabiliti nel regolamento, la  rispondenza
          degli   elaborati   progettuali   ai   documenti   di   cui
          all'articolo 93, commi 1 e 2, e la  loro  conformita'  alla
          normativa vigente. 
              2. Nei contratti aventi ad oggetto la  sola  esecuzione
          dei lavori, la verifica di cui al comma 1  ha  luogo  prima
          dell'inizio delle procedure di affidamento.  Nei  contratti
          aventi  ad  oggetto   l'esecuzione   e   la   progettazione
          esecutiva,   ovvero   l'esecuzione   e   la   progettazione
          definitiva  ed  esecutiva,   la   verifica   del   progetto
          preliminare e di quello definitivo  redatti  a  cura  della
          stazione appaltante hanno  luogo  prima  dell'inizio  delle
          procedure  di  affidamento,  e  la  verifica  dei  progetti
          redatti  dall'offerente  hanno  luogo   prima   dell'inizio
          dell'esecuzione dei lavori. 
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,  il
          responsabile del procedimento, nei  modi  disciplinati  dal
          regolamento, prima  dell'approvazione  del  progetto  e  in
          contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
          del progetto esecutivo  o  definitivo  rispettivamente,  al
          progetto  definitivo  o  preliminare.  Al   contraddittorio
          partecipa anche il progettista autore del progetto posto  a
          base  della  gara,  che  si  esprime  in  ordine   a   tale
          conformita'. 
              4.  Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento   della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
              4-bis.  Il  soggetto   incaricato   dell'attivita'   di
          verifica deve essere munito,  dalla  data  di  accettazione
          dell'incarico, di una  polizza  di  responsabilita'  civile
          professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad  errori
          od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di  verifica,
          avente le  caratteristiche  indicate  nel  regolamento.  Il
          premio  relativo  a  tale  copertura  assicurativa,  per  i
          soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico  per
          intero   dell'amministrazione   di   appartenenza   ed   e'
          ricompreso    all'interno     del     quadro     economico;
          l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
          provvedere entro la data di validazione  del  progetto.  Il
          premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
          sia soggetto esterno. 
              5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
          verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 
              a) per i lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  20
          milioni di euro, la  verifica  deve  essere  effettuata  da
          organismi di controllo accreditati  ai  sensi  della  norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
              b) per i lavori di importo inferiore a  20  milioni  di
          euro, la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli  uffici
          tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
          redatto  da  progettisti  esterni  o  le  stesse   stazioni
          appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
          qualita', ovvero da altri soggetti  autorizzati  secondo  i
          criteri stabiliti dal regolamento; 
              c) soppressa. 
              6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate  di
          verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
          relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi  che
          precedono, in quanto compatibili."