(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 216)
                 Art. 216. (Art. 78 del Testo Unico) 
             CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI RETROVISIVI 

 
  Ogni dispositivo retrovisivo puo' essere costituito da uno  O  piu'
apparecchi  ottici;  ogni  apparecchio  deve  esigere  sostenuto   da
apposito attacco che ne consenta l'immediato orientamento a mano,  in
posizione stabile. Il bordo deve essere racchiuso da una  cornice  di
altro materiale con spigoli arrotondati. 
  La superficie riflettente deve avere un'area  non  inferiore  a  50
cmq. per i veicoli aventi lunghezza non superiore a 6 m., a 100  cmq.
per  tutti  gli  altri.  Ogni  dispositivo  retrovisivo  deve  essere
costituito da due apparecchi per tutti i veicoli trainanti  rimorchi,
per gli autobus e per gli autosnodati; da almeno un  apparecchio  per
tutti gli altri casi. 
  Il coefficiente di riflessione di ogni apparecchio, non deve essere
inferiore  all'80%.  La  riflessione  puo'   essere   momentaneamente
attenuata, nell'uso notturno (per  questi  tipi  il  coefficiente  di
riflessione in uso normale non deve essere inferiore  al  40%).  Ogni
apparecchio, se  investito  da  luce  bianca,  deve  riflettere  luce
bianca.