(Norme-art. 216)
                              Art. 216 
         (Modalita' di esecuzione della custodia cautelare, 
               delle pene e delle misure di sicurezza) 
  1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o  decreti  che
prevedono  speciali  modalita'  per   l'esecuzione   della   custodia
cautelare, delle  pene  e  delle  misure  di  sicurezza  in  istituti
penitenziari.