Art. 216 (a). Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida (( 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' )) (( stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro )) (( della carta di circolazione o del certificato di idoneita' )) (( tecnica per le macchine agricole, o di autorizzazioni o licenze )) (( nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della )) (( patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente )) (( all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed )) (( inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente )) (( ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta )) (( della carta di circolazione, del certificato di idoneita' )) (( tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze )) (( o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della )) (( patente; la competenza territoriale di detti uffici e' )) (( determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. )) (( Il prefetto competente da' notizia dei procedimenti e dei )) (( provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di )) (( residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione nel )) (( verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono )) (( stabilite le modalita' per consentire il viaggio fino al luogo )) (( di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al )) (( fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 )) . )) 2. La restituzione del documento puo' essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. 3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione (( o nel certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole, )) o nella patente. 4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria e' confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato puo' chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento. 5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria. 6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento (( di circolazione )) e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce (( ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, )) e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 115 del D.Lgs. n. 360/1993.