Art. 216 (a).
            Sanzione accessoria del ritiro dei documenti
        di circolazione, della targa o della patente di guida
(( 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e'        ))
(( stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro      ))
(( della carta di circolazione o del certificato di idoneita'      ))
(( tecnica per le macchine agricole, o di autorizzazioni o licenze ))
(( nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della ))
(( patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente     ))
(( all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed   ))
(( inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente        ))
(( ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta    ))
(( della carta di circolazione, del certificato di idoneita'       ))
(( tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze ))
(( o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della        ))
(( patente; la competenza territoriale di detti uffici e'          ))
(( determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. ))
(( Il prefetto competente da' notizia dei procedimenti e dei       ))
(( provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di   ))
(( residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione nel    ))
(( verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono ))
(( stabilite le modalita' per consentire il viaggio fino al luogo  ))
(( di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al      ))
(( fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 )) .    ))
  2.   La   restituzione   del   documento   puo'   essere    chiesta
dall'interessato  soltanto  quando  ha  adempiuto  alla  prescrizione
omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui  al  comma
1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
 3.  Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta
di circolazione (( o nel certificato  di  idoneita'  tecnica  per  le
macchine agricole, )) o nella patente.
  4.  Il  ricorso  al  prefetto  presentato ai sensi dell'art. 203 si
estende anche alla  sanzione  accessoria.  In  caso  di  rigetto  del
ricorso,   la   sanzione   accessoria   e'  confermata.  In  caso  di
declaratoria di infondatezza  dell'accertamento,  questa  si  estende
alla sanzione accessoria e l'interessato puo' chiedere immediatamente
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
  5.  L'opposizione  di  cui  all'art.  205  si estende alla sanzione
accessoria.
  6.  Chiunque,  durante  il  periodo  in  cui  il  documento  ((  di
circolazione  ))  e'  ritirato,  circola  abusivamente  con lo stesso
veicolo cui il ritiro si riferisce (( ovvero guida un veicolo  quando
la  patente gli sia stata ritirata, )) e' punito con l'arresto da uno
ad  otto  mesi  e  con  l'ammenda  da  lire   duecentomila   a   lire
ottocentomila.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 115 del D.Lgs. n. 360/1993.