Art. 216 
 
             (Disposizioni in tema di impianti sportivi) 
 
  1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite  dalle
seguenti: "al 30 giugno 2020"; 
  b)  al  comma  2,  le  parole  "entro  il  30  giugno  o   mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo  a
decorrere dal mese di giugno 2020" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  4
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020". 
  2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive,  disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25  marzo  2020,
n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati,  di
impianti sportivi  pubblici  possono  concordare  tra  loro,  ove  il
concessionario ne faccia richiesta,  la  revisione  dei  rapporti  in
scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione  delle
condizioni  di   equilibrio   economico-finanziarie   originariamente
pattuite, anche attraverso la proroga della durata del  rapporto,  in
modo da favorire il graduale recupero dei proventi  non  incassati  e
l'ammortamento  degli  investimenti  effettuati  o  programmati.   La
revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo
all'operatore economico e delle condizioni  di  equilibrio  economico
finanziario relative al contratto di concessione. In caso di  mancato
accordo, le parti possono recedere dal contratto. In  tale  caso,  il
concessionario  ha  diritto  al  rimborso  del  valore  delle   opere
realizzate piu' gli oneri accessori,  al  netto  degli  ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase  di
collaudo, dei  costi  effettivamente  sostenuti  dal  concessionario,
nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere  in
conseguenza dello scioglimento del contratto. 
  3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i  decreti
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  attuativi  dei  citati
decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25  marzo  2020,  n.  19,  e'
sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468  del
codice civile, e a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  degli
stessi decreti attuativi, quale fattore  di  sopravvenuto  squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di  locazione  di
palestre, piscine e  impianti  sportivi  di  proprieta'  di  soggetti
privati. In ragione di tale  squilibrio  il  conduttore  ha  diritto,
limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020,  ad
una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova
di un diverso ammontare a cura della parte  interessata,  si  presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. 
  4. A seguito della sospensione delle attivita'  sportive,  disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei
citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n.  19,
e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli  stessi,  ricorre
la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in  relazione
ai contratti di abbonamento  per  l'accesso  ai  servizi  offerti  da
palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai  sensi  e  per
gli  effetti  dell'articolo  1463  del  codice  civile.  I   soggetti
acquirenti possono presentare, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
istanza di rimborso del corrispettivo gia' versato per  tali  periodi
di sospensione dell'attivita' sportiva, allegando il relativo  titolo
di  acquisto  o  la  prova  del  versamento  effettuato.  Il  gestore
dell'impianto  sportivo,  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione
dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso
del  corrispettivo,  puo'  rilasciare  un  voucher  di  pari   valore
incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro  un
anno  dalla  cessazione  delle   predette   misure   di   sospensione
dell'attivita' sportiva.