ART. 217 
                      (ambito di applicazione) 
 
   1. Il presente titolo disciplina la gestione  degli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggio sia per  prevenirne  e  ridurne  l'impatto
sull'ambiente  ed   assicurare   un   elevato   livello   di   tutela
dell'ambiente,  sia  per  garantire  il  funzionamento  del  mercato,
nonche'  per  evitare  discriminazioni  nei  confronti  dei  prodotti
importati,  prevenire  l'insorgere  di   ostacoli   agli   scambi   e
distorsioni della  concorrenza  e  garantire  il  massimo  rendimento
possibile  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di   imballaggio,   in
conformita' alla direttiva 94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 1994, come  integrata  e  modificata  dalla
direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  di  cui
la  parte  quarta  del  presente  decreto   costituisce   recepimento
nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere  aperti
alla partecipazione degli operatori economici interessati. 
   2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione  di  tutti
gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti  di
imballaggio derivanti dal loro  impiego,  utilizzati  o  prodotti  da
industrie, esercizi  commerciali,  uffici,  negozi,  servizi,  nuclei
domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano  i  materiali  che  li
compongono. Gli operatori delle rispettive filiere  degli  imballaggi
nel  loro  complesso   garantiscono,   secondo   i   principi   della
"responsabilita'   condivisa",   che   l'impatto   ambientale   degli
imballaggi e  dei  rifiuti  di  imballaggio  sia  ridotto  al  minimo
possibile per tutto il ciclo di vita. 
   3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita'  degli
imballaggi, come quelli  relativi  alla  sicurezza,  alla  protezione
della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le  vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.