Art. 217.
       Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

  1.  Se  la  valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera  a),  mette  in  evidenza  che  i valori limite d'esposizione
possono  essere  superati,  il  datore di lavoro definisce e attua un
programma  d'azione  che  comprende misure tecniche e/o organizzative
destinate  ad  evitare  che  l'esposizione  superi  i  valori limite,
tenendo conto in particolare:
    a)   di   altri  metodi  di  lavoro  che  comportano  una  minore
esposizione alle radiazioni ottiche;
    b)  della  scelta  di  attrezzature  che emettano meno radiazioni
ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
    c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni
ottiche,   incluso,   quando  necessario,  l'uso  di  dispositivi  di
sicurezza,  schermatura  o  analoghi  meccanismi  di protezione della
salute;
    d)  degli  opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
    e)  della  progettazione  e  della  struttura  dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
    f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
    g)  della  disponibilita'  di  adeguati dispositivi di protezione
individuale;
    h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
  2.  In  base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i
luoghi  di  lavoro  in  cui  i lavoratori potrebbero essere esposti a
livelli  di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono
essere  indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre
identificate  e  l'accesso  alle stesse e' limitato, laddove cio' sia
tecnicamente possibile.
  3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo
alle  esigenze  dei  lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio.