Art. 217 
 
                Documenti da fornirsi al collaudatore 
 
                   (art. 190, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il  responsabile  del  procedimento  trasmette  all'organo  di
collaudo: 
    a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei  documenti  di
cui all'articolo 137, nonche' il provvedimento  di  approvazione  del
progetto; 
    b) eventuali perizie di variante e suppletive,  con  le  relative
approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o
aggiuntivi; 
    c)  copia  del  programma  di  esecuzione  dei   lavori   redatto
dall'esecutore  e  relativi  eventuali  aggiornamenti  approvati  dal
direttore dei lavori; 
    d) verbale di consegna dei lavori; 
    e) disposizioni del responsabile del  procedimento  e  ordini  di
servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori; 
    f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; 
    g) certificato di ultimazione lavori; 
    h) originali di tutti  i  documenti  contabili  o  giustificativi
prescritti dal presente regolamento; 
    i)  verbali  di  prova  sui  materiali,   nonche'   le   relative
certificazioni di qualita'; 
    l) conto finale dei lavori; 
    m) relazione del direttore dei  lavori  in  accompagnamento  allo
conto  finale,  relativa  documentazione  allegata  nonche'   l'esito
dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218; 
    n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale; 
    o) relazioni riservate sia del  direttore  dei  lavori,  che  del
responsabile  del  procedimento  sulle  eventuali  riserve   avanzate
dall'esecutore dei lavori non definite  in  corso  d'opera  ai  sensi
degli articoli 239 e 240 del codice; 
    p) certificati inerenti ai controlli  eseguiti  conformemente  al
piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie
fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo
3, comma 1, lettera l); 
    q) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai
lavori relativi alla categoria OS 12-A. 
    2. E' facolta' dell'organo di collaudo chiedere  al  responsabile
del procedimento o  al  direttore  dei  lavori  altra  documentazione
ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico. 
    3.  In  caso  di  incarico  di  collaudo  in  corso  d'opera,  il
responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo  di
collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),
e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti. 
    4. Ferma la responsabilita' dell'organo di collaudo nel custodire
la  documentazione  in  originale  ricevuta,  il   responsabile   del
procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme. 
 
              Note all'art. 217 
              - Per il testo  degli  artt.  239  e  240  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 161.