Art. 217. (Art. 78 del Testo Unico) MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DISPOSITIVI RETROVISIVI La posizione sul veicolo di ogni apparecchio retrovisivo deve essere tale che il coducente possa usufruirne nella normale posizione di guida. Quando vi e' obbligo di due apparecchi, essi debbono essere esterni, uno a destra e l'altro a sinistra. Quando vi e' obbligo di un solo apparecchio, questo deve trovarsi all'esterno sul lato sinistro; per le autovetture (ad uso privato) e' consentita l'applicazione all'interno sempre che l'angolo orizzontale di visibilita' della strada non sia interiore a 20°. La visione non deve essere impedita dagli apparecchi di segnalazione luminosa del veicolo. Nei motoveicoli non deve essere applicato sul manubrio. L' altezza dal suolo d gli apparecchi deve essere tale da consentire una buona visibilita' della strada retrostante. Gli apparecchi applicati all'esterno non debbono sporgere oltre 0,20 m dal limite esterno della sagoma. Nei casi in cui un apparecchio sporga oltre la sagoma limite di 2.50 m. esso deve essere incernierato in modo da rientrare nella sagoma con lieve pressione nei due sensi; in tal caso l'altezza minima da terra non deve essere inferiore a 2,00 m. sempre che l'altezza del veicolo lo consenta. Nei motoveicoli simmetrici con una ruota anteriore l'apparrecchio puo' anche non sporgere dalla sagoma sempre che l'angolo coperto verso l'indietro non superi il 10° sul lato sinistro.