Art. 217 (a). Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validita' della carta di circolazione, questa e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. 2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, (( unitamente a copia del verbale, )) nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, e' determinato in relazione alla gravita' della violazione commessa, all'entita' del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza e' notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento e' ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare puo' ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.. (( Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validita' ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo con le stesse modalita'. L'interdizione alla circolazione e' comunicata all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa. )) 3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Della restituzione e' data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. (( Le modalita' per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento. )) 4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato puo' proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione. 5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria. 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito con l'arresto da un mese ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria (( della sospensione della patente da tre a dodici mesi. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 116 del D.Lgs. n. 360/1993.