Art. 217 
           Istituti superiori per le industrie artistiche 
 
  1. Con il concorso degli enti locali il  Ministero  della  pubblica
istruzione puo' promuovere l'istituzione di istituti superiori per le
industrie artistiche con il fine  di  raccogliere  ed  integrare  gli
insegnamenti e le esercitazioni relative alle  tecniche  delle  varie
arti, alle  nozioni  pratiche  e  teoriche  necessarie  per  il  buon
andamento di una  industria,  alle  cognizioni  di  cultura  generale
indispensabili per assumere funzioni  tecniche  e  direttive  in  una
industria artistica. 
  2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con
il  possesso  del  diploma  di  istituto  di  istruzione   secondaria
superiore con corso di studi di durata quinquennale. 
  3. Lo Stato puo'  assumere  a  suo  carico  la  meta'  della  spesa
occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti. 
  4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti
superiori per le industrie artistiche si  applicano  le  disposizioni
relative alle accademie di belle arti.