Art. 217 
 
 
                            (Abrogazioni) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  216,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono  o  restano
abrogati, in particolare: 
  a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; 
  b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
  c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre  2001,  n.
443; 
  e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  f) l'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; 
  g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6; 
  i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113; 
  l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2  e  n.  3,  l'articolo  8
della legge 3 agosto 2007, n. 123; 
  m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152; 
  n) l'articolo 23  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
  p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  q)  l'articolo  4,  comma  4-bis,   e   l'articolo   4-quater   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94; 
  s) l'articolo 3  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; 
  t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14  del
decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53; 
  u) il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, con effetto: 1) dalla data  di  entrata  in  vigore  degli  atti
attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.  207  del
2010 da esse sostituite; 2) dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte
II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la
Parte II, Titolo IX Capo III; parte  II,  Titolo  XI,  Capo  III,  ad
esclusione dell'articolo  251;  la  Parte  III  ad  esclusione  degli
articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonche' gli allegati  e
le parti di allegati ivi richiamati; 
  v)  l'articolo  4  del  decreto-legge  15  maggio  2011,   n.   70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
con esclusione dei commi 13 e 14; 
  w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1,  2,  5-bis  e
5-ter, l'articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44,  commi  1,
lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, 
  x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228; 
  z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1  e  59-bis,
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del  decreto  legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35; 
  bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e  l'articolo  12  del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; 
  cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; 
  dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis e l'articolo 33,  comma
2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135; 
  ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.
189; 
  gg) l'articolo 28 del decreto legislativo  19  settembre  2012,  n.
169; 
  hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo  33,  commi  3-bis,  3-ter  e
4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo 33-quater, l'articolo 34,  comma
4, e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
  ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23,  24,  25  e  58,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5  e  6,  della
legge 14 gennaio 2013, n. 10; 
  jj) l'articolo 26,  comma  2,  articolo  26-bis,  articolo  26-ter,
articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4,  5
e 7-bis, del decreto legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9; 
  mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147; 
  nn) l'articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28  marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
2014, n. 80; 
  oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis,  del  decreto  legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89; 
  pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116; 
  qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter , commi 1 e
2, articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114; 
  rr) gli articoli 2, commi 1, 2 e 3, 5, 13, comma 1, e 34, commi  1,
2, 3, 4, 5  e  6,  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
  ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla  legge  27  febbraio
2015, n. 11; 
  tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221; 
  uu) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21. 
 
          Note all'art. 217 
              -L'articolo 344 della legge  20  marzo  1865,  n.  2248
          (Legge sui lavori pubblici (All. F), 
              gia' abrogato dalla lettera a), comma 1, dell'art.  358
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»),
          resta abrogato ai sensi del presente decreto legislativo. 
              -L'articolo 11 del Regio decreto 18  novembre  1923  n.
          2440   (Nuove   disposizioni    sull'amministrazione    del
          patrimonio e sulla contabilita' generale  dello  Stato)  e'
          abrogato dal presente decreto legislativo. 
              - L'articolo 120 del Regio decreto 23 maggio  1924,  n.
          827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
          la contabilita'  generale  dello  Stato)  e'  abrogato  dal
          presente decreto legislativo. 
              - I commi da 1 a 5 dell'articolo 1 (Delega  al  Governo
          in materia di  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita' produttive) della legge 21 dicembre 2001, n.  443
          (Delega  al  Governo  in  materia  di   infrastrutture   ed
          insediamenti produttivi strategici ed altri interventi  per
          il rilancio delle attivita' produttive), sono abrogati  dal
          presente decreto legislativo. 
              - Il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
          abrogato dal presente decreto legislativo, recava:  "Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE". 
              -L'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio  2006,
          n. 173,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12
          luglio  2006,  n.  228,  abrogato  dal   presente   decreto
          legislativo, recava: "Modifiche al decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163". 
              -L'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)  e'
          abrogato dal presente decreto legislativo. 
              -Il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, abrogato
          dal presente  decreto  legislativo,  recava:  "Disposizioni
          correttive ed integrative del D.Lgs.  12  aprile  2006,  n.
          163, recante il codice dei contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3,
          della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)". 
              -Il  decreto  legislativo  31  luglio  2007,  n.   113,
          abrogato  dal   presente   decreto   legislativo,   recava:
          "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs.
          12 aprile 2006, n. 163, recante  il  Codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  a  norma
          dell'articolo 25, comma 3, della  L.  18  aprile  2005,  n.
          62.". 
              - Il comma 2, lettera s), n. 2 e n. 3, dell' articolo 1
          (Delega al Governo per il  riassetto  e  la  riforma  della
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza sul lavoro) e l'articolo 8 che recava: "Modifiche
          all'articolo 86 del Codice di cui al decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163", della legge 3  agosto  2007,  n.  123
          (Misure in tema di tutela della salute  e  della  sicurezza
          sul lavoro e delega  al  Governo  per  il  riassetto  e  la
          riforma della normativa  in  materia),  sono  abrogati  dal
          presente decreto legislativo. 
              - Il decreto legislativo 11  settembre  2008,  n.  152,
          abrogato  dal   presente   decreto   legislativo,   recava:
          "Ulteriori  disposizioni  correttive  e   integrative   del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  recante  il
          Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3,  della  legge
          18 aprile 2005, n. 62". 
              - L'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
          185 (Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  abrogato
          dal presente decreto legislativo, recava: "Detassazione dei
          microprogetti  di  arredo  urbano  o  di  interesse  locale
          operati  dalla  societa'   civile   nello   spirito   della
          sussidiarieta'". 
              - I  commi  1-sexies  e  1-quinquiesdecies,  lett.  b),
          dell'articolo   29    (Concessioni    aeroportuali),    del
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati  dal  presente
          decreto legislativo. 
              - Il comma 9, dell'articolo 2 (Apprestamento urgente di
          abitazioni),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          giugno 2009,  n.  77,  e'  abrogato  dal  presente  decreto
          legislativo. 
              - Il comma 4-bis, dell'articolo 4  (Interventi  urgenti
          per  le  reti  dell'energia)  e  l'articolo  4-quater,  che
          recava:  "Misure  per  la  semplificazione  in  materia  di
          contratti pubblici", del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.
          78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di  termini  e
          della partecipazione italiana a  missioni  internazionali),
          convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
          102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di  termini),
          sono abrogati dal presente decreto legislativo. 
              - Il comma 16, dell'articolo 2, della legge  15  luglio
          2009,  n.  94  (Disposizioni  in   materia   di   sicurezza
          pubblica), e' abrogato dal presente decreto legislativo. 
              - L'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009,  n.
          135 (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita'   europee),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,
          abrogato  dal   presente   decreto   legislativo,   recava:
          "Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
          recante codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte
          di Giustizia CE  del  19  maggio  2009,  resa  nella  causa
          C-538/07". 
              - Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11,  12,
          13 e 14, del decreto  legislativo  20  marzo  2010,  n.  53
          (Attuazione della  direttiva  2007/66/CE  che  modifica  le
          direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE  per  quanto  riguarda  il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici),  abrogati
          dal presente decreto legislativo, recavano: 
              "Art. 1. Termine  dilatorio  per  la  stipulazione  del
          contratto (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n.
          88/2009; articoli 2-bis  e  2-ter,  lettera  b),  direttiva
          89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b),  direttiva
          92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)" 
              "Art. 2. Comunicazione  dell'aggiudicazione  definitiva
          (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n.  88/2009;
          articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo  1,  lettera
          a),  secondo  trattino,  direttiva  89/665/CEE  e  articoli
          2-bis,  2-quater,  2-septies,  paragrafo  1,  lettera   a),
          secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla
          direttiva 2007/66/CE)" 
              "Art.  3.  Avviso   volontario   per   la   trasparenza
          preventiva (articolo 44, comma  1,  lettera  h),  legge  n.
          88/2009; articolo 3-bis, direttiva  89/665/CEE  e  articolo
          3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
          2007/66/CE)" 
              "Art. 4. Misure di incentivazione dell'accordo  bonario
          (articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)" 
              "Art. 5. Disposizioni razionalizzatrici  dell'arbitrato
          (articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge
          n. 88/2009)" 
              "Art. 6. Informativa in ordine all'intento di  proporre
          ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e
          d), legge n. 88/2009; articolo 1,  paragrafo  4,  direttiva
          89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4,  direttiva  92/13/CEE
          come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)" 
              "Art. 7. Giurisdizione" 
              "Art. 8. Tutela  processuale  (articolo  44,  comma  3,
          lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009;  articolo  2,
          paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater,  direttiva  89/665/CEE,
          articolo 2, paragrafi  3  e  3-bis,  e  articolo  2-quater,
          direttiva  92/13/CEE  come   modificati   dalla   direttiva
          2007/66/CE)" 
              "Art. 9. Inefficacia del contratto  in  caso  di  gravi
          violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera  h),
          legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies,
          2-sexies,  3-bis,  direttiva  89/665/CEE  e   articoli   2,
          paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,  2-sexies,  3-bis,  direttiva
          92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE;  23°
          considerando, direttiva 2007/66/CE)" 
              "Art. 10. Inefficacia del contratto  negli  altri  casi
          (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera  h),  legge  n.
          88/2009;  articoli  2,  paragrafi  6  e   7,   2-quinquies,
          2-sexies,  3-bis,  direttiva  89/665/CEE  e   articoli   2,
          paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,  2-sexies,  3-bis,  direttiva
          92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE;  23°
          considerando, direttiva 2007/66/CE)" 
              "Art. 11. Sanzioni alternative (articolo 44,  comma  1,
          lettera f) e lettera h),  legge  n.  88/2009;  articoli  2,
          paragrafi 6 e 7, 2-quinquies,  2-sexies,  3-bis,  direttiva
          89/665/CEE e articoli 2,  paragrafi  1  e  6,  2-quinquies,
          2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
          direttiva   2007/66/CE;   23°    considerando,    direttiva
          2007/66/CE)" 
              "Art. 12. Tutela in forma specifica e per equivalente" 
              "Art. 13. Modifiche alla disciplina processuale per  le
          infrastrutture strategiche (articolo 4,  comma  3,  lettera
          h),  legge  delega;  articolo  2,  paragrafo  7,  direttiva
          89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva  92/13/CEE,
          come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)" 
              "Art. 14. Obblighi di comunicazione e  di  informazione
          alla Commissione dell'Unione europea (articolo 44, comma 3,
          lettera l) legge n. 88/2009;  articoli  3  e  4,  direttiva
          89/665/CEE e articoli 8  e  12  direttiva  92/13/CEE,  come
          modificati dalla direttiva 2007/66/CE)". 
              - Il presente decreto legislativo abroga il decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,   n.   207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»),
          con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli  atti
          attuativi del presente decreto legislativo, i quali operano
          la ricognizione delle disposizioni del predetto decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  207  del  2010  da  esse
          sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo: la Parte I (DISPOSIZIONI  COMUNI);  la
          Parte II (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI  SETTORI
          ORDINARI),   Titolo   I   (Organi   del   procedimento    e
          programmazione), capo II (Programmazione  dei  lavori);  la
          Parte II (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI  SETTORI
          ORDINARI),  Titolo  II  (Progettazione   e   verifica   del
          progetto), capo II (Verifica del progetto (artt. 46, 47, 48
          e 49, D.P.R. n. 554/1999); la Parte II (CONTRATTI  PUBBLICI
          RELATIVI  A  LAVORI  NEI  SETTORI  ORDINARI),   Titoli   IV
          (Modalita' tecniche e procedurali per la qualificazione dei
          contraenti generali) e  V  (Sistemi  di  realizzazione  dei
          lavori e selezione delle offerte), VI (Garanzie  e  sistema
          di garanzia globale di esecuzione),VII (Il  contratto),VIII
          (Esecuzione dei lavori); la Parte  II  (CONTRATTI  PUBBLICI
          RELATIVI  A  LAVORI  NEI  SETTORI  ORDINARI),   Titolo   IX
          (Contabilita' dei lavori) Capo III (Norme generali  per  la
          tenuta della contabilita'); parte  II  (CONTRATTI  PUBBLICI
          RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI), Titolo XI  (Lavori
          riguardanti i beni  del  patrimonio  culturale),  Capo  III
          (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti  i  beni  del
          patrimonio  culturale),  ad  esclusione  dell'articolo  251
          (Collaudo dei lavori  riguardanti  i  beni  del  patrimonio
          culturale (art. 224, D.P.R.  n.  554/1999);  la  Parte  III
          (CONTRATTI   PUBBLICI   RELATIVI   A   SERVIZI    ATTINENTI
          ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI)  ad
          esclusione degli articoli 254 (Requisiti delle societa'  di
          ingegneria (art. 53, D.P.R. n.  554/1999),  255  (Requisiti
          delle  societa'  di  professionisti  (art.  54,  D.P.R.  n.
          554/1999) e 256 (Requisiti dei consorzi stabili di societa'
          di professionisti e di societa' di ingegneria); le Parti IV
          (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE  E  ALTRI  SERVIZI
          NEI SETTORI ORDINARI), V  (CONTRATTI  PUBBLICI  RELATIVI  A
          LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI  SETTORI  SPECIALI)  e  VII
          (DISPOSIZIONI  TRANSITORIE  E  ABROGAZIONI),  nonche'   gli
          allegati e le parti di allegati ivi richiamati. 
              - L' articolo 4 (Costruzione  delle  opere  pubbliche),
          del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo -
          Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  2011,  n.  106,  con
          esclusione dei commi 13 e  14,  e'  abrogato  dal  presente
          decreto legislativo. 
              - L' articolo 23 (Riduzione dei costi di  funzionamento
          delle Autorita'  di  Governo,  del  CNEL,  delle  Autorita'
          indipendenti e delle Province), commi 4 e 5, l'articolo  41
          (Misure per le opere di interesse strategico), commi 1,  2,
          5-bis e 5-ter, l' articolo 42 (Misure per  l'attrazione  di
          capitali privati), commi 1, 2, 3, 4 e  5  e  l'articolo  44
          (Disposizioni in materia di  appalti  pubblici),  commi  1,
          lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del  decreto-legge  6  dicembre
          2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento   dei   conti   pubblici),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  sono   abrogati   dal   presente   decreto
          legislativo. 
              - Il comma 7 dell'articolo 2 (Documento pluriennale  di
          pianificazione) del decreto legislativo 29  dicembre  2011,
          n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9,  lettere  a),
          b), c) e d) della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in
          materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere
          pubbliche), e' abrogato dal presente decreto legislativo. 
              - Gli articoli  41  (Emissioni  di  obbligazioni  e  di
          titoli di debito da parte  delle  societa'  di  progetto  -
          project bond),  42  (Alleggerimento  e  integrazione  della
          disciplina   del   promotore    per    le    infrastrutture
          strategiche),  44   (Contratto   di   disponibilita'),   46
          (Disposizioni  attuative  del  dialogo   competitivo),   50
          (Disposizioni in materia di concessioni  di  costruzione  e
          gestione di opere pubbliche), 51 (Disposizioni  in  materia
          di   affidamento   a   terzi   nelle    concessioni),    52
          (Semplificazione   nella    redazione    e    accelerazione
          dell'approvazione   dei    progetti),    55    (Affidamento
          concessioni relative  a  infrastrutture  strategiche  sulla
          base anche del  progetto  definitivo),  comma  1  e  59-bis
          (Sostituzione  dell'articolo  153  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163),   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, sono abrogati  dal  presente  decreto
          legislativo. 
              - I commi 1, 3 e  4,  dell'articolo  20  (Modifiche  al
          decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163),   del
          decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  (Disposizioni  urgenti
          in materia di semplificazione e di  sviluppo),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  sono
          abrogati dal presente decreto legislativo. 
              - Il comma 2-bis  dell'articolo  8  (Dati  in  tema  di
          acquisizioni di beni e  servizi),  l'articolo  11  (Mercato
          elettronico della pubblica amministrazione) e l'articolo 12
          (Aggiudicazione di appalti  con  il  criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa) del decreto-legge 7 maggio
          2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la  razionalizzazione
          della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 luglio 2012, n.  94,  sono  abrogati  dal  presente
          decreto legislativo. 
              - Il  comma  5-ter  dell'articolo  4  (Ricostruzione  e
          funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici  nonche'
          interventi sui beni del patrimonio artistico e  culturale),
          del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          che hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
          Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e  Rovigo,
          il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' abrogato dal presente
          decreto legislativo. 
              - Il comma 2 dell'articolo  3  (Conferenza  di  servizi
          preliminare e requisiti per la predisposizione degli  studi
          di fattibilita'  nella  finanza  di  progetto),  l'articolo
          4-bis  (Contratto  di  disponibilita')  e   il   comma   2,
          dell'articolo 33 (Revisione della  legge  fallimentare  per
          favorire la continuita' aziendale), del  decreto  legge  22
          giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono
          abrogati dal presente decreto legislativo. 
              - I commi 2, 2-bis  e  4,  dell'articolo  1  (Riduzione
          della spesa per l'acquisto di beni e servizi e  trasparenza
          delle procedure) del decreto legge 6  luglio  2012,  n.  95
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), sono abrogati dal presente decreto legislativo. 
              - Il comma 1, dell'articolo 6 (Disposizioni in  materia
          di edilizia sanitaria, di controlli e  prevenzione  incendi
          nelle strutture sanitarie, nonche' di ospedali psichiatrici
          giudiziari), del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158
          (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese
          mediante un piu' alto  livello  di  tutela  della  salute),
          convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,
          n. 189, e' abrogato dal presente decreto legislativo. 
              - L'articolo 28, del decreto legislativo  19  settembre
          2012,  n.  169  (Ulteriori  modifiche  ed  integrazioni  al
          decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,   recante
          attuazione  della   direttiva   2008/48/CE,   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina
          dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti
          in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori   creditizi),
          abrogato   dal   presente   decreto   legislativo,   recava
          "Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". 
              - Il comma 3 dell'articolo 6 (Trasmissione di documenti
          per    via    telematica,    contratti    della    pubblica
          amministrazione e conservazione  degli  atti  notarili),  i
          commi 3-bis, 3-ter e 4-bis dell'articolo  33  (Disposizioni
          per incentivare la realizzazione di nuove  infrastrutture),
          l'articolo   33-bis   (Requisito   della   cifra   d'affari
          realizzata), l'articolo 33-quater (Disposizioni in  materia
          di svincolo delle garanzie di buona esecuzione), il comma 4
          dell'articolo  34  (Misure   urgenti   per   le   attivita'
          produttive, le infrastrutture  e  i  trasporti  locali,  la
          valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), e il  comma
          5-bis dell'articolo  36  (Misure  in  materia  di  confidi,
          strumenti  di  finanziamento   e   reti   d'impresa),   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono
          abrogati dal presente decreto legislativo. 
              -  I  commi  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25   e   58,
          dell'articolo 1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione), della legge 6 novembre 2012,  n.
          190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione) e i  commi  4,  5  e  6,  dell'articolo  4
          (Misure per la salvaguardia e la gestione  delle  dotazioni
          territoriali  di  standard   previste   nell'ambito   degli
          strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale  2
          aprile 1968, n. 1444), della legge 14 gennaio 2013,  n.  10
          (Norme per lo sviluppo  degli  spazi  verdi  urbani),  sono
          abrogati dal presente decreto legislativo. 
              - Il comma 2, dell'articolo 26 (Proroghe in materia  di
          appalti  pubblici),  l'articolo  26-bis  (Suddivisione   in
          lotti), l'articolo 26-ter (Anticipazione  del  prezzo),  il
          comma 2, dell'articolo 27 (Semplificazione  in  materia  di
          procedura CIPE e  concessioni  autostradali),  il  comma  2
          dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia  di  DURC),  i
          commi 4, 5 e 7-bis, dell'articolo  32  (Semplificazione  di
          adempimenti   formali   in   materia   di   lavoro),    del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio    dell'economia),    convertito    con
          modificazioni dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  sono
          abrogati dal presente decreto legislativo. 
              - Il comma 10 dell'articolo  13  (Disposizioni  urgenti
          per EXPO 2015, per i  lavori  pubblici  ed  in  materia  di
          trasporto aereo), del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.
          145 (Interventi urgenti di avvio  del  piano  "Destinazione
          Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,   per   la   riduzione   dei   premi   RC-auto,    per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO  2015),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi  urgenti  di
          avvio del piano "Destinazione Italia", per il  contenimento
          delle    tariffe    elettriche    e    del     gas,     per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO 2015), e' abrogato dal  presente  decreto
          legislativo. 
              - I commi 72 e 343  dell'articolo  1,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita'  2014),  sono  abrogati  dal  presente   decreto
          legislativo. 
              -  I  commi  3,  5,  8,  9  e  11,   dell'articolo   12
          (Disposizioni urgenti in materia  di  qualificazione  degli
          esecutori dei lavori pubblici), del decreto-legge 28  marzo
          2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa,  per
          il mercato delle costruzioni e per Expo 2015),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,  sono
          abrogati dal presente decreto legislativo. 
              - I commi 4 e 4-bis, dell'articolo 9  (Acquisizione  di
          beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi  di
          riferimento), del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66
          (Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale),  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23
          giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita'  e
          la  giustizia  sociale.   Deleghe   al   Governo   per   il
          completamento della revisione della struttura del  bilancio
          dello Stato,  per  il  riordino  della  disciplina  per  la
          gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
          bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico
          in materia di contabilita' di Stato e di  tesoreria),  sono
          abrogati dal presente decreto legislativo. 
              - Il comma 8 dell'articolo 13  (Procedure  semplificate
          per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza,  per
          la caratterizzazione dei materiali  di  riporto  e  per  il
          recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la
          gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle  aree
          demaniali destinate ad uso esclusivo  delle  forze  armate.
          Norme urgenti per gli scarichi in mare), del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n.  116,  e'  abrogato  dal  presente
          decreto legislativo. 
              - L'articolo  13-bis  (Fondi  per  la  progettazione  e
          l'innovazione), l'articolo 23-bis (Modifica all'articolo 33
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, in materia di acquisizione di lavori, beni  e  servizi
          da parte dei comuni), i commi 1 e  2  dell'articolo  23-ter
          (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  acquisizione  di
          lavori, beni e servizi da parte  degli  enti  pubblici),  i
          commi 1, 2 e  3  dell'articolo  39  (Semplificazione  degli
          oneri  formali  nella   partecipazione   a   procedure   di
          affidamento di contratti pubblici),  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n 90 (Misure urgenti per la semplificazione  e
          la trasparenza  amministrativa  e  per  l'efficienza  degli
          uffici giudiziari), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114, sono  abrogati  dal  presente
          decreto legislativo. 
              - I commi 1, 2 e  3  dell'articolo  2  (Semplificazioni
          procedurali per le infrastrutture strategiche  affidate  in
          concessione), l'articolo 5 (Norme in materia di concessioni
          autostradali), il comma 1 dell'articolo 13 (Misure a favore
          dei project bond), i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dell'articolo
          34 (Modifiche al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, per la semplificazione delle procedure in  materia  di
          bonifica e messa in sicurezza di siti  contaminati.  Misure
          urgenti per la realizzazione di  opere  lineari  realizzate
          nel  corso  di  attivita'  di  messa  in  sicurezza  e   di
          bonifica), del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133
          (Misure   urgenti   per   l'apertura   dei   cantieri,   la
          realizzazione delle opere  pubbliche,  la  digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          novembre 2014, n. 164, sono abrogati dal  presente  decreto
          legislativo. 
              - I commi 3 e 3-bis dell'articolo 8 (Proroga di termini
          in   materia   di   infrastrutture   e   trasporti),    del
          decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito   con
          modificazioni dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  sono
          abrogati dal presente decreto legislativo. 
              - Gli articoli 16, 18 e  19  della  legge  28  dicembre
          2015,  n.  221  (Disposizioni  in  materia  ambientale  per
          promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento
          dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali),  abrogati  dal
          presente decreto legislativo, recavano: 
              "Art. 16. Disposizioni per agevolare  il  ricorso  agli
          appalti verdi" 
              "Art. 18. Applicazione  di  criteri  ambientali  minimi
          negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti
          di servizi" 
              "Art. 19. Applicazione  di  criteri  ambientali  minimi
          negli appalti pubblici" 
              - Il comma 1, dell'articolo 7 (Proroga  di  termini  in
          materia di infrastrutture e trasporti),  del  decreto-legge
          30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25  febbraio  2016,  n.  21,  e'  abrogato  dal
          presente decreto legislativo.