Art. 218.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. La  sorveglianza  sanitaria  viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente  con  particolare  riguardo  ai lavoratori particolarmente
sensibili  al  rischio,  tenuto conto dei risultati della valutazione
dei  rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria
e' effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente
effetti  negativi  per  la  salute, nonche' prevenire effetti a lungo
termine  negativi  per  la  salute  e  rischi  di  malattie  croniche
derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
  2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182
e  di  quanto  previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a
controllo   medico  i  lavoratori  per  i  quali  e'  stata  rilevata
un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
  3.  Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati
effetti nocivi sulla salute:
    a) il  medico o altra persona debitamente qualificata comunica al
lavoratore  i  risultati  che  lo riguardano. Il lavoratore riceve in
particolare   le  informazioni  e  i  pareri  relativi  al  controllo
sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
    b) il datore di lavoro e' informato di tutti i dati significativi
emersi   dalla  sorveglianza  sanitaria  tenendo  conto  del  segreto
professionale.