Art. 218 
 
                         Avviso ai creditori 
 
                   (art. 189, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. All'atto della redazione del certificato  di  ultimazione  dei
lavori il responsabile del procedimento da' avviso al  Sindaco  o  ai
Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori,  i  quali
curano la pubblicazione, nei comuni  in  cui  l'intervento  e'  stato
eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino
crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o  stabili
e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a  presentare  entro  un
termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e
la relativa documentazione. 
    2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al  responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. 
    3.  Il  responsabile  del  procedimento  invita   l'esecutore   a
soddisfare  i  crediti  da  lui  riconosciuti  e  quindi  rimette  al
collaudatore  i  documenti  ricevuti  dal  Sindaco  o   dai   Sindaci
interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo  di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.