(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 218)
                 Art. 218. (Art. 78 del Testo Unico) 
                     TIPI DI VETRI DI SICUREZZA 

 
  I vetri mentali sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli per  i
quali ai fini della visibilita' sono necessari i requisiti prescritti
dall'art. 48 del Testo Unico debbono  essere  "vetri  di  sicurezza";
debbono altresi' essere vetri di sicurezza i vetri che siano  montati
su altre categorie  di  veicoli  a  motore  e  sui  veicoli  da  essi
trainati. Agli effetti delle disposizioni  del  presente  regolamento
vengono considerati come vetri unicamente le lastre risultaniti dalla
fusione di miscele contenenti silice. 
  I "vetri di sicurezza" si distinguono in vetri stratificati  ed  in
vetri temprati. 
  Il vetro stratificato e' quello costituito da due o piu' lastre  di
vetro tenute insieme da uno o piu'  strati  interposti  di  materiale
plastico; esso deve essere tale che qualora si inclini  o  si  spezzi
sotto l'azione di un urto i suoi pezzi di vetro restino aderenti alla
sostanza plastica e non vengano  proiettati.  Il  vetro  temprato  e'
quello costituito da una lastra di vetro semplice che  ha  subito  un
adeguato trattamento termico e tale che in  caso  di  rottura  in  un
punto qualsiasi l'intero velo si  rompa  immediatamente  innumerevoli
frammenti che si possano  ritenere  privi  di  bordi  frastagliati  e
taglienti.