Art. 218. (Art. 78 del Testo Unico) TIPI DI VETRI DI SICUREZZA I vetri mentali sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli per i quali ai fini della visibilita' sono necessari i requisiti prescritti dall'art. 48 del Testo Unico debbono essere "vetri di sicurezza"; debbono altresi' essere vetri di sicurezza i vetri che siano montati su altre categorie di veicoli a motore e sui veicoli da essi trainati. Agli effetti delle disposizioni del presente regolamento vengono considerati come vetri unicamente le lastre risultaniti dalla fusione di miscele contenenti silice. I "vetri di sicurezza" si distinguono in vetri stratificati ed in vetri temprati. Il vetro stratificato e' quello costituito da due o piu' lastre di vetro tenute insieme da uno o piu' strati interposti di materiale plastico; esso deve essere tale che qualora si inclini o si spezzi sotto l'azione di un urto i suoi pezzi di vetro restino aderenti alla sostanza plastica e non vengano proiettati. Il vetro temprato e' quello costituito da una lastra di vetro semplice che ha subito un adeguato trattamento termico e tale che in caso di rottura in un punto qualsiasi l'intero velo si rompa immediatamente innumerevoli frammenti che si possano ritenere privi di bordi frastagliati e taglienti.