Art. 218 (a).
         Sanzione accessoria della sospensione della patente
  1. Nell'ipotesi in cui  il  presente  codice  prevede  la  sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione della patente di guida
per un periodo determinato, la patente  e'  ritirata  dall'agente  od
organo  di  polizia  che  accerta  la violazione; del ritiro e' fatta
menzione nel verbale  di  contestazione  della  violazione.  L'agente
accertatore  rilascia  permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a  condurre  il  veicolo  nel  luogo  di  custodia
indicato   dall'interessato,   con   annotazione   sul   verbale   di
contestazione.
  2. L'organo che ha ritirato  la  patente  di  guida  la  invia,  ((
unitamente  a  copia  del verbale, )) entro cinque giorni dal ritiro,
alla prefettura  ((  del  luogo  della  commessa  violazione.  ))  Il
prefetto,  nei  quindici  giorni  successivi,  emana  l'ordinanza  di
sospensione, indicando il  periodo  cui  si  estende  la  sospensione
stessa.  Tale  periodo,  nei  limiti  minimo  e massimo fissati nella
singola norma,  e'  determinato  in  relazione  alla  gravita'  della
violazione  commessa  ed alla entita' del danno apportato, nonche' al
pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza
e'  notificata  immediatamente  all'interessato   e   comunicata   al
competente  ufficio  della Direzione generale della M.C.T.C.. Essa e'
iscritta sulla patente. Il periodo  di  durata  fissato  decorre  dal
giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata
nel  termine  di  quindici  giorni,  il  titolare  della patente puo'
ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
  3. Quando le norme del presente codice  dispongono  che  la  durata
della  sospensione  della  patente di guida e' aumentata a seguito di
piu' violazioni della medesima disposizione  di  legge,  l'organo  di
polizia  che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla
patente constata la sussistenza delle precedenti  violazioni  procede
ai  sensi  del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione
applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si
applica altresi' il comma 2. Qualora la sussistenza delle  precedenti
sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene
a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma
del comma 2.
  4.  Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata  al
competente  ufficio  della  Direzione generale della M.C.T.C., che la
iscrive nei propri registri.
(( 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e'     ))
(( ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205. ))                  ))
  6. Chiunque, durante il  periodo  di  sospensione  della  validita'
della patente, circola abusivamente e' punito con l'arresto da uno ad
otto  mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della  revoca  della
patente.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 117 del D.Lgs. n. 360/1993.