Art. 218 (a).
Sanzione accessoria della sospensione della patente
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od
organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di
contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, ((
unitamente a copia del verbale, )) entro cinque giorni dal ritiro,
alla prefettura (( del luogo della commessa violazione. )) Il
prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di
sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella
singola norma, e' determinato in relazione alla gravita' della
violazione commessa ed alla entita' del danno apportato, nonche' al
pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza
e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Essa e'
iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal
giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata
nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo'
ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata
della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di
piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di
polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla
patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede
ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione
applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si
applica altresi' il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti
sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene
a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma
del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la
iscrive nei propri registri.
(( 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ))
(( ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205. )) ))
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita'
della patente, circola abusivamente e' punito con l'arresto da uno ad
otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato
dall'art. 117 del D.Lgs. n. 360/1993.