(CODICE CIVILE-art. 2188)
                             Art. 2188. 
 
                      (Registro delle imprese). 
 
  E' istituito il registro delle imprese per le  iscrizioni  previste
dalla legge. 
 
  Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto
la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. 
 
  Il registro e' pubblico.