Art. 219 
 
 
                (Clausola di invarianza finanziaria) 
 
  1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente codice con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.