(CODICE CIVILE-art. 2191)
                             Art. 2191. 
 
                     (Cancellazione d'ufficio). 
 
  Se un'iscrizione e'  avvenuta  senza  che  esistano  le  condizioni
richieste   dalla   legge,   il   giudice   del   registro,   sentito
l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.