Art. 22.
                      Regolamento di esecuzione
  1.  Le  norme di esecuzione del presente capo, nonche' le modalita'
di  individuazione  dei  responsabili  del trattamento dei dati ed il
sistema   di   sicurezza  degli  accessi  nel  rispetto  della  legge
31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato
dal  comitato  entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  2.  Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui
al presente capo.
 
          Nota all'art. 22:
              - Per  il  titolo  e gli estremi di pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si
          veda in nota all'art. 18.