Art. 22 
    Copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile 
 
  1. L'amministrazione  dell'interno  garantisce,  nei  riguardi  dei
funzionari prefettizi,  la  copertura  assicurativa  del  rischio  di
responsabilita' civile connesso all'esercizio delle  funzioni  e  dei
compiti  propri  della  carriera  e  all'espletamento   dei   diversi
incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  2.  Alla  copertura  degli   oneri   finanziari   derivanti   dalla
applicazione  del  comma  1  si  provvede  destinando  una   aliquota
percentuale dei compensi  corrisposti  al  personale  della  carriera
prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario  presso
gli enti locali, di commissario straordinario del  governo  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  di  commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 13 del  decreto-legge  25  marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, di componente del comitato  regionale  di  controllo  o
della commissione statale di  controllo  sugli  atti  delle  regioni,
nonche' dei compensi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, o comunque  conferiti  dall'amministrazione
presso  cui  il  funzionario  prefettizio  presta   servizio   o   su
designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai
doveri d'ufficio. 
  3  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma   2,   l'amministrazione
dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse
occorrenti,sulla base  dei  criteri  di  copertura  assicurativa  del
rischio  di  responsabilita'  civile  definiti  con  il  procedimento
negoziale di cui al Capo II, stabilendo  l'aliquota  percentuale  dei
compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento. 
  4. I soggetti tenuti alla corresponsione  del  compenso  detraggono
dall'importo complessivamente dovuto la  quota  parte  corrispondente
all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e  provvedono  a  versarla
direttamente  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   essere
riassegnata, con decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'interno  relativa  alle  spese
per la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile. 
  5. Le somme  che,  alla  fine  di  ciascun  esercizio  finanziario,
risultano eccedenti  il  fabbisogno  affluiscono  nel  fondo  di  cui
all'articolo 32. 
  6.  Ai  funzionari  della  carriera  prefettizia  incaricati  della
provvisoria amministrazione degli enti locali e' assicurata la difesa
in  giudizio  da  parte  dell'Avvocatura  dello   Stato,   ai   sensi
dell'articolo 44 del testo  unico  approvato  con  regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. 
 
          Note all'art. 22:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
          23 agosto  1988,  n. 400 (per l'argomento vedasi nelle note
          all'art. 1):
              "Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee
          esigenze  di  coordinamento  operativo  tra amministrazioni
          statali,   puo'   procedersi   alla  nomina  di  commissari
          straordinari  del  Governo,  ferme restando le attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge.
              2.  La  nomina  e'  disposta con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti  del  commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi e di
          personale.  L'incarico  e'  conferito per il tempo indicato
          nel   decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.  Del
          conferimento  dell'incarico e' data immediata comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce  al  Parlamento  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri o un Ministro da lui delegato".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 13 del decreto-legge
          25 marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23 maggio  1997,  n.  135  (Disposizioni urgenti per
          favorire l'occupazione):
              "Art.   13   (Commissari   straordinari   e  interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono individuate le
          opere  e  i  lavori,  ai quali lo Stato contribuisce, anche
          indirettamente  o  con  apporto  di capitale, in tutto o in
          parte  o  cofinanziati  con risorse dell'Unione europea, di
          rilevante   interesse   nazionale   per   le   implicazioni
          occupazionali   ed   i   connessi  riflessi  sociali,  gia'
          appaltati  o  affidati in concessione o comunque ricompresi
          in  una  convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
          cui  esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
          iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
          di  entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
          In  prima  applicazione,  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  adottato  entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
              2.  Nel  termine perentorio di trenta giorni dalla data
          della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le
          amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche
          di   natura  sostitutiva,  necessari  perche'  l'esecuzione
          dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
              3.  La  pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
          opere  di  cui  al  comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
              4.  Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
          2,  il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare  la
          tempestiva   esecuzione  sono  comunicati  dal  commissario
          straordinario   al  presidente  della  regione  che,  entro
          quindici   giorni   dalla   ricezione,   puo'  disporne  la
          sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
          termine  e  in  assenza di sospensione, i provvedimenti del
          commissario sono esecutivi.
              4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai
          precedenti  commi  i  commissari straordinari provvedono in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
          lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico,  artistico  e  monumentale,  nonche'  dei principi
          generali dell'ordinamento.
              4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in deroga alle leggi
          vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
              5.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro,  puo'  disporre,  in  luogo  della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici
          pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
          e   3,   del   decreto-legge   31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30.
              6.  Al  fine di assicurare l'immediata operativita' del
          servizio   tecnico  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
          allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle
          opere  per le quali sussistano cause ostative alla regolare
          esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in
          deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,
          mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque  posti con
          qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e
          venti  tecnici,  a  valere  sulle unita' di cui all'art. 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
              7.  Al relativo onere, valutato in lire un miliardo per
          l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
          1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
          quanto  a  lire  un  miliardo  per il 1997 l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5
          miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              7-bis.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo
          comma 1.   Alla   corrispondente   spesa  si  fara'  fronte
          utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al
          predetto comma 1".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile):
              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
          1,  lettera  c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai sensi dell'arti. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma 1,  si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o maggiori  danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 44 del regio decreto
          30 ottobre  1933,  n.  1611  (Approvazione  del testo unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa   in   giudizio   dello   Stato  e  sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato):
              "Art.   44.   -  L'Avvocatura  dello  Stato  assume  la
          rappresentanza  e  la difesa degli impiegati e agenti delle
          amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli
          enti  di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li
          interessano  per  fatti  e  cause  di  servizio, qualora le
          amministrazioni   o  gli  enti  ne  facciano  richiesta,  e
          l'Avvocato   generale   dello   Stato   ne   riconosca   la
          opportunita'".