Art. 22.
                 (Definizione del sistema integrato
                  di interventi e servizi sociali)
1.  Il  sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza
mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della
vita  sociale,  integrando servizi alla persona e al nucleo familiare
con  eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi
volti    ad   ottimizzare   l'efficacia   delle   risorse,   impedire
sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2.  Ferme  restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in
materia   di   prevenzione,   cura   e   riabilitazione,  nonche'  le
disposizioni  in  materia  di  integrazione socio-sanitaria di cui al
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  gli  interventi  di seguito indicati costituiscono il
livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di
beni  e  servizi  secondo  le  caratteristiche ed i requisiti fissati
dalla  pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle
risorse  del  Fondo  nazionale per le politiche sociali, tenuto conto
delle  risorse  ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa
sociale:
a)  misure  di  contrasto  della  poverta' e di sostegno al reddito e
servizi  di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone
senza fissa dimora;
b)  misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a
domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli
atti propri della vita quotidiana;
c)  interventi  di  sostegno  per  i  minori in situazioni di disagio
tramite  il  sostegno  al nucleo familiare di origine e l'inserimento
presso  famiglie,  persone  e strutture comunitarie di accoglienza di
tipo  familiare  e  per  la  promozione  dei  diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
d)  misure  per il sostegno delle responsabilita' familiari, ai sensi
dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e
di cura familiare;
e)  misure  di  sostegno  alle  donne in difficolta' per assicurare i
benefici  disposti  dal  regio  decreto-legge  8 maggio 1927, n. 798,
convertito  dalla  legge  6  dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10
dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni
e norme attuative;
f)  interventi  per  la  piena integrazione delle persone disabili ai
sensi   dell'articolo  14;  realizzazione,  per  i  soggetti  di  cui
all'articolo  3,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei
centri   socio-riabilitativi   e   delle   comunita-alloggio  di  cui
all'articolo  10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di
comunita'  e  di  accoglienza per quelli privi di sostegno familiare,
nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle
famiglie;
g)  interventi  per  le  persone  anziane  e disabili per favorire la
permanenza  a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e
strutture  comunitarie  di accoglienza di tipo familiare, nonche' per
l'accoglienza  e  la  socializzazione presso strutture residenziali e
semiresidenziali  per coloro che, in ragione della elevata fragilita'
personale  o  di  limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a
domicilio;
h)  prestazioni  integrate  di  tipo  socio-educativo per contrastare
dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura
preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i)  informazione  e  consulenza  alle  persone  e  alle  famiglie per
favorire  la  fruizione  dei  servizi  e per promuovere iniziative di
auto-aiuto.
3.  Gli  interventi  del  sistema  integrato  di interventi e servizi
sociali   di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  sono  realizzati,  in
particolare,  secondo le finalita' delle leggi 4 maggio 1983, n. 184,
27  maggio  1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n.
285,  23  dicembre  1997,  n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre
1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286,  e delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati  minorenni,  approvate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 settembre 1988, n. 448, nonche' della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e
per  favorire  la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a
ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere
organizzati  esclusivamente  nella  forma di strutture comunitarie di
tipo familiare.
4.  In  relazione  a  quanto indicato al comma 2, le leggi regionali,
secondo  i  modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito
territoriale  di  cui  all'articolo  8,  comma 3, lettera a), tenendo
conto  anche  delle  diverse  esigenze  delle  aree  urbane e rurali,
comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a)   servizio   sociale  professionale  e  segretariato  sociale  per
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b)  servizio  di  pronto  intervento  sociale  per  le  situazioni di
emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d)   strutture  residenziali  e  semiresidenziali  per  soggetti  con
fragilita' sociali;
e)   centri   di   accoglienza  residenziali  o  diurni  a  carattere
comunitario.
Sezione II
Misure di contrasto alla poverta' e riordino
degli emolumenti economici
assistenziali
 
          Note all'art. 22, comma 2:
          -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 502 del
          1992,  e successive modificazioni, si veda in note all'art.
          12, comma 4.
          Nota all'art. 22, comma 2, lettera e):
          -  Il regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
          dalla   legge  6 dicembre  1928,  n.  2838  e  dalla  legge
          10 dicembre  1925, n. 2277, recante: "Norme sull'assistenza
          degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1927, n. 126.
          Nota all'art. 22, comma 2, lettera f):
          -  Per il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge n.
          104 del 1992, si veda in nota all'art. 14, comma 1.
          - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992,
          e' il seguente:
          "Art.  10  (Interventi  a favore di persone con handicap in
          situazione  di  gravita'). - 1. I comuni, anche consorziati
          tra  loro  o  con le province, le loro unioni, le comunita'
          montane  e  le  unita'  sanitarie locali, nell'ambito delle
          competenze  in  materia  di servizi sociali loro attribuite
          dalla  legge  8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con
          le  proprie  ordinarie  risorse  di  bilancio,  assicurando
          comunque  il diritto alla integrazione sociale e scolastica
          secondo  le  modalita' stabilite dalla presente legge e nel
          rispetto delle priorita' degli interventi di cui alla legge
          4 maggio   1983,   n.   184,  comunita'-alloggio  e  centri
          socio-riabilitativi  per persone con handicap in situazione
          di gravita'.
          1-bis.  Gli  enti  di  cui  al  comma 1 possono organizzare
          servizi  e  prestazioni  per  la  tutela  e  l'integrazione
          sociale  dei  soggetti  dei  cui al presente articolo per i
          quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
          2.  Le  strutture  di cui alla lettera l) e le attivita' di
          cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate
          d'intesa   con  il  gruppo  di  lavoro  per  l'integrazione
          scolastica  di  cui all'art. 15 e con gli organi collegiali
          della scuola.
          3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
          appositi  finanziamenti,  previo parere della regione sulla
          congruita' dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali,
          alla  realizzazione  e  al sostegno di comunita'-alloggio e
          centri  socio-riabilitativi  per  persone  handicappate  in
          situazione  di  gravita',  promossi  da enti, associazioni,
          fondazioni,   Istituzioni   pubbliche   di   assistenza   e
          beneficienza  (IPAB), societa' cooperative e organizzazioni
          di volontariato iscritte negli albi regionali.
          4.  Gli  interventi  di  cui  ai  commi  1 e 3 del presente
          articolo   possono  essere  realizzati  anche  mediante  le
          convenzioni di cui all'art. 38.
          5.  Per  la collocazione topografica, l'organizzazione e il
          funzionamento,    le    comunita'-alloggio   e   i   centri
          socio-riabilitativi  devono  essere idonei a perseguire una
          costante   socializzazione   dei   soggetti  ospiti,  anche
          mediante   iniziative   dirette  a  coinvolgere  i  servizi
          pubblici e il volontariato.
          6.   L'approvazione  dei  progetti  edilizi  presentati  da
          soggetti   pubblici   o  privati  concernenti  immobili  da
          destinare    alle    comunita'-alloggio    ed   ai   centri
          socio-riabilitativi  di  cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
          destinazione    almeno    ventennale    all'uso   effettivo
          dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove
          localizzati   in  aree  vincolate  o  a  diversa  specifica
          destinazione,  fatte  salve  le  norme previste dalla legge
          29 giugno  1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal
          decreto-legge  27 giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1985,  n.  431,
          costituisce  variante  del  piano regolatore. Il venir meno
          dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge
          prima  del  ventesimo  anno  comporta  il  ripristino della
          originaria destinazione urbanistica dell'area.".
          Note all'art. 22, comma 3:
          -  La  legge  4 maggio  1983,  n. 184, recante: "Disciplina
          dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17 maggio  1983,  n.  133,
          supplemento ordinario.
          -  La  legge  27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione  sui  diritti del fanciullo,
          fatta  a New York il 20 novembre 1989", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135, supplemento
          ordinario.
          -  La legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante: "Norme contro
          la   violenza   sessuale",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 1996, n. 42.
          -  Per  il  titolo  della legge n. 285 del 1997, si veda in
          nota all'art. 16, comma 3, lettera a).
          -  La  legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante "Istituzione
          della    Commissione    parlamentare   per   l'infanzia   e
          dell'Osservatorio  nazionale per l'infanzia", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302.
          -  La  legge  3 agosto 1998, n. 296, recante: "Disposizioni
          concernenti gli organismi internazionai e istituti italiani
          di   cultura  all'estero",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 20 agosto 1998, n. 193.
          -  La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante: "Ratifica ed
          esecuzione  della Convenzione per la tutela dei minori e la
          cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
          L'Aja  il  29 maggio  1993.  Modifiche  alla legge 4 maggio
          1983,  n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1999, n.
          8.
          -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 286 del
          1998, si veda in nota all'art. 2, comma 1.
          -  Il  decreto deI Presidente della Repubblica 22 settembre
          1988, n. 448, recante: "Approvazione delle disposizioni sul
          processo   penale  a  carico  di  imputati  minorenni",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n.
          250, supplemento ordinario.
          - Per il titolo della citata legge n. 104 del 1992, si veda
          in nota all'art. 14, comma 1.