Art. 22 (R)
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
    a)   per   sistema  di  validazione,  il  sistema  informatico  e
crittografico  in grado di generare ed apporre la firma digitale o di
verificarne la validita';
    b)  per  chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una  privata  ed  una  pubblica,  correlate  tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito  dei  sistemi  di validazione o di cifratura di documenti
informatici;
    c)   per  chiave  privata,  l'elemento  della  coppia  di  chiavi
asimmetriche,  destinato  ad  essere conosciuto soltanto dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento
informatico  o  si  decifra  il  documento  informatico in precedenza
cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
    d)  per  chiave  pubblica,  l'elemento  della  coppia  di  chiavi
asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico,  con il quale si
verifica  la  firma  digitale  apposta  sul documento informatico dal
titolare   delle   chiavi  asimmetriche  o  si  cifrano  i  documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
    e)  per  chiave  biometrica,  la  sequenza  di codici informatici
utilizzati  nell'ambito  di  meccanismi  di  sicurezza  che impiegano
metodi  di  verifica  dell'identita'  personale  basati su specifiche
caratteristiche fisiche dell'utente;
    f)  per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata   alla   chiave   pubblica  e  rilevabile  dai  sistemi  di
validazione,  mediante  la  quale  si  garantisce  la  corrispondenza
biunivoca   tra   chiave   pubblica  e  soggetto  titolare  cui  essa
appartiene,  si  identifica  quest'ultimo  e si attesta il periodo di
validita'  della  predetta  chiave  ed  il  termine  di  scadenza del
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
    g)  per  validazione  temporale,  il  risultato  della  procedura
informatica,  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
    h)  per  indirizzo  elettronico,  l'identificatore di una risorsa
fisica   o  logica  in  grado  di  ricevere  e  registrare  documenti
informatici;
    i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua
la  certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo
pubblica  unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi
dei certificati sospesi e revocati;
    l)   per   revoca   del  certificato,  l'operazione  con  cui  il
certificatore  annulla  la  validita'  del  certificato  da  un  dato
momento, non retroattivo, in poi;
    m)  per  sospensione  del  certificato,  l'operazione  con cui il
certificatore   sospende   la   validita'   del  certificato  per  un
determinato periodo di tempo;
    n)  per validita' del certificato, l'efficacia, e l'opponibilita'
al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
    o)  per  regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.