Art. 22
                     Disposizione interpretativa

  1.  Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.
1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi
ai  fini  dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed
agli  altri  corsi  di  formazione  post-base  di  cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre  1999,  n.  509,  sono  i diplomi universitari di assistente
sociale.
 
             Note all'art. 22:
                 - Il   comma   10,  dell'art.  1  del  decreto-legge
          12 novembre  2001,  n. 402 (Disposizioni urgenti in materia
          di  personale  sanitario)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e' il seguente:
                 "10.  I  diplomi,  conseguiti in base alla normativa
          precedente,  dagli  appartenenti alle professioni sanitarie
          di  cui  alla  legge  26 febbraio  1999,  n.  42,  e  legge
          10 agosto  2000,  n. 251, e i diplomi di assistente sociale
          sono  validi  ai  fini  dell'accesso  ai  corsi  di  laurea
          specialistica,  ai master ed agli altri corsi di formazione
          post-base  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
          n.  509,  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica   e  tecnologica  attivati  dalle  universita'.
          All'art.  1,  comma  1,  della legge 2 agosto 1999, n. 264,
          alla   lettera a),   dopo  la  parola:  "architettura  sono
          inserite  le  seguenti:  "ai  corsi di laurea specialistica
          delle professioni sanitarie ".
                 - Il    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          3 novembre   1999,   n.   509,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  4 gennaio 2000, n. 2, prevede: "Regolamento
          recante   norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
          atenei".