Art. 22.
(Attuazione  del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze
           radiofoniche e televisive in tecnica digitale)

1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni definisce il
programma  di  attuazione  del  piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando
la   sperimentazione   e  osservando  criteri  di  gradualita'  e  di
salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze
e   in   materia   di  accesso  alle  infrastrutture  si  applica  la
disposizione  dell'articolo  1, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
 
          Nota all'art. 22:
              -  L'art.  1,  comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
          249, e' il seguente:
              «11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
          modalita'   per  la  soluzione  non  giurisdizionale  delle
          controversie  che  possono insorgere fra utenti o categorie
          di  utenti  ed  un  soggetto  autorizzato o destinatario di
          licenze  oppure  tra  soggetti autorizzati o destinatari di
          licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
          con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
          in  sede  giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
          un  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da ultimare
          entro   trenta   giorni   dalla  proposizione  dell'istanza
          all'Autorita'.  A  tal  fine,  i  termini per agire in sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione.».