ART. 22
         (procedure di vas in sede regionale o provinciale)

   1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 e 14, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure
per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui
all'articolo 21.
   2.  Fino  all'entrata  in  vigore  delle  discipline  regionali  e
provinciali  di  cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni
di cui alla parte seconda del presente decreto.