Art. 22.

          Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

  1.  All'articolo  2,  comma  2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160,  le  parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2008".