Art. 22.
                      Obblighi dei progettisti

  1.  I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti
rispettano  i principi generali di prevenzione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono   attrezzature,   componenti  e  dispositivi  di  protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.