ART. 22
         (Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   34  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1- bis. Salvo che nei
casi  di  cui  all'articolo  31,  comma 6,  nelle  imprese  o  unita'
produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro puo' svolgere
direttamente  i  compiti  di  primo  soccorso, nonche' di prevenzione
degli  incendi  e  di  evacuazione,  anche  in  caso  di  affidamento
dell'incarico   di   responsabile   del  servizio  di  prevenzione  e
protezione  a persone interne all'azienda o all'unita' produttiva o a
servizi   esterni   cosi'  come  previsto  all'articolo  31,  dandone
preventiva  informazione  al  rappresentante  dei  lavoratori  per la
sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis; ";
   b) dopo  il  comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il datore di
lavoro  che  svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve
frequentare  gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45
e 46. ".