Art. 22.

                  Premio annuale per l'innovazione


  1.  Ogni  amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per
l'innovazione,  di  valore  pari  all'ammontare  del bonus annuale di
eccellenza, di cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.
  2.  Il  premio  viene  assegnato  al  miglior  progetto  realizzato
nell'anno,  in  grado  di  produrre  un significativo cambiamento dei
servizi  offerti  o  dei  processi  interni di lavoro, con un elevato
impatto sulla performance dell'organizzazione.
  3.    L'assegnazione   del   premio   per   l'innovazione   compete
all'Organismo  indipendente  di  valutazione della performance di cui
all'articolo  14,  sulla  base  di  una valutazione comparativa delle
candidature  presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi
di lavoro.
  4.  Il progetto premiato e' l'unico candidabile al Premio nazionale
per  l'innovazione  nelle  amministrazioni  pubbliche,  promosso  dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.