Art. 22 
 
             (Aggiornamento dell'accertamento sintetico) 
 
1.  Al  fine  di  adeguare  l'accertamento  sintetico   al   contesto
socio-economico, mutato nel corso  dell'ultimo  decennio,  rendendolo
piu' efficiente e dotandolo di garanzie per  il  contribuente,  anche
mediante  il  contraddittorio,  all'articolo  38  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  con  effetto
per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali  il  termine  di
dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto,  i  commi  quarto,  quinto,  sesto,  settimo  e
ottavo, sono sostituiti dai seguenti: 
"L'ufficio, indipendentemente dalle  disposizioni  recate  dai  commi
precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente
il reddito complessivo del contribuente sulla  base  delle  spese  di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la
prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con  redditi  diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo  d'imposta,  o  con  redditi
esenti o soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 
La  determinazione  sintetica  puo'  essere  altresi'   fondata   sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita'  contributiva
individuato  mediante  l'analisi   di   campioni   significativi   di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare  e
dell'area territoriale di appartenenza,  con  decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
con periodicita' biennale.  In  tale  caso  e'  fatta  salva  per  il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 
La  determinazione  sintetica  del  reddito  complessivo  di  cui  ai
precedenti commi e' ammessa a condizione che il  reddito  complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. 
L'ufficio che  procede  alla  determinazione  sintetica  del  reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a  comparire  di
persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai  sensi  dell'articolo  5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili  i
soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri
sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste
dalla legge.".