Art. 22 
 
 
                       Gestione degli elenchi 
 
  1.  Gli  elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei
mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti
in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi
sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre  e,  in
ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione  geografica
degli iscritti. 
  2. Nell'attivita' di gestione degli elenchi l'Organismo: 
    a) procede, previa verifica  dei  requisiti,  all'iscrizione  nei
suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta; 
    b)  verifica  la   permanenza   dei   requisiti   richiesti   per
l'iscrizione; 
    c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza  dei
requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi  di  cui
all'articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne  da'  comunicazione
all'interessato; 
    d) rilascia gli attestati di  iscrizione  e  cancellazione  dagli
elenchi; 
    e)  aggiorna  tempestivamente  gli   elenchi   sulla   base   dei
provvedimenti  adottati  dall'autorita'  giudiziaria,   dalla   Banca
d'Italia  e  dallo  stesso   Organismo,   nonche'   sulla   base   di
comunicazioni ricevute dagli iscritti; 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, con riferimento
al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la
trasparenza nell'attivita' di  gestione  degli  elenchi,  l'Organismo
predispone e rende pubbliche le  procedure  adottate  indicando,  tra
l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza. 
  4. L'Organismo  tiene  a  disposizione  del  pubblico  gli  elenchi
aggiornati con modalita' idonee ad assicurarne la massima diffusione. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il  testo  degli  artt.  128-undicies  e  128-ter
          decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si
          veda l'art.11 del presente decreto legislativo.