Art. 22 Gestione degli elenchi 1. Gli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. 2. Nell'attivita' di gestione degli elenchi l'Organismo: a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta; b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione; c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne da' comunicazione all'interessato; d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi; e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonche' sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti; 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attivita' di gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza. 4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalita' idonee ad assicurarne la massima diffusione.
Note all'art. 22: - Per il testo degli artt. 128-undicies e 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si veda l'art.11 del presente decreto legislativo.