Art. 22. 
 
(Eta'  pensionabile  dei  dirigenti  medici  del  Servizio  sanitario
                             nazionale) 
 
1. Al comma 1 dell'articolo  15-nonies  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, le  parole:  «dirigenti  medici  del  Servizio
sanitario  nazionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»  e  le
parole: «fatta salva  l'applicazione  dell'articolo  16  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti:
«ovvero, su istanza dell'interessato, al  maturare  del  quarantesimo
anno di servizio  effettivo.  In  ogni  caso  il  limite  massimo  di
permanenza non puo' superare  il  settantesimo  anno  di  eta'  e  la
permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un  aumento  del  numero
dei dirigenti». 
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I dipendenti in  aspettativa  non  retribuita  che
ricoprono cariche  elettive  presentano  la  domanda  almeno  novanta
giorni prima del compimento del limite di eta' per il collocamento  a
riposo». 
3. Le disposizioni di cui al  comma  1  dell'articolo  15-nonies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici
e del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale  in  servizio
alla data del 31 gennaio 2010. 
 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo dell'art. 15-nonies, comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992  n.  502  (Riordino   della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente: 
              «Art.  15-nonies  (Limite  massimo  di  eta'   per   il
          personale della dirigenza medica e per  la  cessazione  dei
          rapporti convenzionali). - 1. Il limite massimo di eta' per
          il collocamento a riposo dei dirigenti medici e  del  ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi  i
          responsabili  di  struttura  complessa,  e'  stabilito   al
          compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ovvero,  su
          istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno
          di servizio effettivo. In ogni caso il  limite  massimo  di
          permanenza non puo' superare il settantesimo anno di eta' e
          la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un  aumento
          del numero dei dirigenti. E' abrogata la legge 19  febbraio
          1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in  servizio
          per coloro i quali hanno gia' ottenuto il beneficio.». 
              - Il testo dell'art.  16  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n.  503  (Norme  per  il  riordinamento  del
          sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici,  a
          norma dell'art. 3 della legge 23  ottobre  1992,  n.  421),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli  enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un  biennio
          oltre i limiti di eta' per il  collocamento  a  riposo  per
          essi   previsti.   In   tal   caso   e'    data    facolta'
          all'amministrazione,  in   base   alle   proprie   esigenze
          organizzative e funzionali, di accogliere la  richiesta  in
          relazione   alla   particolare   esperienza   professionale
          acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
          ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi  .  La
          domanda di trattenimento va presentata  all'amministrazione
          di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi  precedenti
          il compimento del limite di  eta'  per  il  collocamento  a
          riposo previsto dal proprio ordinamento.  I  dipendenti  in
          aspettativa non retribuita che ricoprono  cariche  elettive
          presentano la  domanda  almeno  novanta  giorni  prima  del
          compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo. 
              1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art.  1
          della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui  al
          comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
          anno di eta'.».