Articolo 22 
 
 
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 208 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua
il responsabile del procedimento e  convoca  apposita  conferenza  di
servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti  e
i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui
territorio  e'  realizzato   l'impianto,   nonche'   il   richiedente
l'autorizzazione  o  un  suo  rappresentante  al  fine  di  acquisire
documenti, informazioni e chiarimenti. Nel  medesimo  termine  di  20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai  componenti
della conferenza  di  servizi.  La  decisione  della  conferenza  dei
servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni  devono
fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni  dissenzienti
espresse nel corso della conferenza”; 
    b) al comma 4, lettera b), le parole: “con le esigenze ambientali
e territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “con quanto  previsto
dall'articolo 177, comma 4”; 
    c) al comma 6, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni  della  Conferenza
dei servizi, valutando le risultanze della  stessa,  la  regione,  in
caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione
e la gestione dell'impianto.”; 
    d) al comma 10, le parole: “Ove l'autorita” sono sostituite dalle
seguenti:   “Ferma   restando   la   valutazione   delle    eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita”; 
    e) al comma  11,  lettera  a),  le  parole:  “da  smaltire  o  da
recuperare” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “che  possono  essere
trattati”; 
    f) al comma 11, lettera b), le parole: “I requisiti tecnici” sono
sostituite  dalle  seguenti:  “Per   ciascun   tipo   di   operazione
autorizzata, i  requisiti  tecnici”  e  le  parole:  “ed  alla”  sono
sostituite  dalle  seguenti:   “e   alla   modalita'   di   verifica,
monitoraggio e controllo della”; 
    g) al comma 11, la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  “c)
le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;”; 
    h) al comma 11, lettera d),  le  parole:  “da  autorizzare”  sono
sostituite dalla seguente: “autorizzato”; 
    i) al comma 11, lettera e),  le  parole:  “di  trattamento  e  di
recupero” sono sostituite dalle seguenti: “da utilizzare per  ciascun
tipo di operazione”; 
    l) al comma 11, la lettera f) e' sostituita dalla  seguente:  “f)
le disposizioni relative alla chiusura  e  agli  interventi  ad  essa
successivi che si rivelino necessarie;”; 
    m) al comma 11, lettera g), sono soppresse  le  parole:  “A  tale
fine,”; 
    n) dopo  il  comma  11  e'  inserito  il  seguente:  “11-bis.  Le
autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il  coincenerimento  con
recupero di energia sono subordinate alla condizione che il  recupero
avvenga con un livello  elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo
conto delle migliori tecniche disponibili.”; 
    o) al comma 12, dopo la parola: “disponibili”  sono  aggiunte  le
seguenti: “e nel rispetto delle garanzie procedimentali di  cui  alla
legge n. 241 del 1990”; 
    p) al comma 14, la parola: “194” e'  sostituita  dalle  seguenti:
“193, comma 1, ”; 
    q) al comma 15, le parole: “ad esclusione della” sono  sostituite
dalle seguenti: “ed esclusi i casi in cui si provveda alla”; 
    r)  dopo  il  comma  17  sono  inseriti  i   seguenti:   “17-bis.
L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere  comunicata,
a cura dell'amministrazione competente al rilascio della  stessa,  al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo  189  attraverso  il  Catasto
telematico e secondo gli  standard  concordati  con  ISPRA  che  cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile  al  pubblico,  dei
seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica: 
    a) ragione sociale; 
    b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
    c) sede dell'impianto autorizzato; 
    d) attivita' di gestione autorizzata; 
    e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
    f) quantita' autorizzate; 
    g) scadenza dell'autorizzazione. 
    17-ter. La comunicazione dei dati di cui  al  comma  17-bis  deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
tra  i  sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e   il   Catasto
telematico secondo standard condivisi.”; 
    s) il comma 18 e' sostituito dal seguente: “18. In caso di eventi
incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo  avviso
all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.”; 
    t) il comma 19 e' sostituito dal seguente: “19. Le  procedure  di
cui al presente articolo si applicano anche per la  realizzazione  di
varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio  che  comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'  conformi
all'autorizzazione rilasciata.”; 
    u) il comma 20 e' abrogato. 
 
 
          Note all'art. 22 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  208  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 208. Autorizzazione unica per i  nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 
              1. 1 soggetti che intendono realizzare e gestire  nuovi
          impianti di smaltimento o di  recupero  di  rifiuti,  anche
          pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
          competente per territorio, allegando il progetto definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute di sicurezza sul lavoro e di  igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
          di  attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa   alla
          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per
          gli impianti rientranti nel  campo  di  applicazione  della
          medesima,   con   particolare   riferimento   al    decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
              a) procede alla valutazione dei progetti; 
              b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
          compatibilita'   del   progetto   con    quanto    previsto
          dall'articolo 177, comma 4; 
              c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
          valutazione di compatibilita' ambientale; 
              d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
          alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6. Entro 30 giorni dal  ricevimento  delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
          in materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
              a) i tipi ed i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  Per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata   i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di  rifiuti  ed   alla
          modalita'  di  verifica,  monitoraggio  e  controllo  della
          conformita' dell'impianto al progetto approvato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
              d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
              e)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
              h)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
              i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa  per
          un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui alla legge n.241 del 1990. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione in caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
          1, del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima
          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla
          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le
          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo
          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,
          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo 183,  comma  1,  lettera
          m). 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
              c) sede dell'impianto autorizzato; 
              d) attivita' di gestione autorizzata; 
              e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
              f) quantita' autorizzate; 
              g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              20. (abrogato)>>